Art. 7 Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale 1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da cinque a quindici anni". 2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.".