Art. 7
            Aggravante ad effetto speciale per i delitti
            di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

  1.  Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole:
"della  reclusione  da  tre  a  quindici  anni" sono sostituite dalle
seguenti: "della reclusione da cinque a quindici anni".
  2.  All'articolo  339  del codice penale, dopo il secondo comma, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo
comma  si  applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  nel  caso  in  cui  la  violenza  o  la minaccia sia commessa
mediante  il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti  ad  offendere,  compresi  gli  artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone.".