Art. 8
          Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti
         destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6
                della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

  1.  E'  vietato  alle  societa' sportive corrispondere in qualsiasi
forma,  diretta  o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di  cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui
alla  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano
stati,  comunque,  condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati  commessi  in  occasione  o a causa di manifestazioni sportive,
sovvenzioni,  contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi natura, ivi
inclusa  l'erogazione  a  prezzo  agevolato o gratuito di biglietti e
abbonamenti  o  titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa'
sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni,  facilitazioni  di
qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive, sono
definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di cui al comma 1 per i
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
  3.  Alle  societa'  sportive  che non osservano i divieti di cui al
comma  1  e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa'
ha  sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50.000 a 200.000 euro.
  4.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 1 e' consentito alle
societa'  sportive  stipulare  con associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo   12   del  codice  civile,  aventi  tra  le  finalita'
statutarie  la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi
della  cultura  sportiva  e  della  non  violenza  e  della  pacifica
convivenza,   come   sanciti   dalla   Carta  olimpica,  contratti  e
convenzioni  in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse
comune per la realizzazione delle predette finalita' statutarie.
  5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni.