Art. 9
          Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici
           di competizioni riguardanti il gioco del calcio

  1.  E'  fatto  divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio,  responsabili  della  emissione,
distribuzione,  vendita  e  cessione dei titoli di accesso, di cui al
decreto  del  Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del 30 giugno 2005, di emettere,
vendere  o  distribuire  titoli di accesso a soggetti che siano stati
destinatari  di  provvedimenti  di  cui all'articolo 6 della legge 13
dicembre  1989,  n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque,
condannati,  anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive, sono
definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di  cui  al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
  3.  Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e'
irrogata  dal  prefetto  della  provincia  in cui la societa' ha sede
legale  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da
20.000  a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo
si  applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.