Art. 9 Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio 1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. 3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.