Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra). 1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato". 2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzioni della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.), come modificato dalla presente legge: «Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica: a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di cui all'art. 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato; b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'art. 2, per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'art. 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria; b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attivita' di cui all'art. 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto ministeriale 18 settembre 2000 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia». «Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2, si scrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'art. 4, terzo comma: a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'art. 19, comma 3. b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994. 2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943».