Art. 17. (Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari). 1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere la possibilita' di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni; b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. 2. Il Governo e' altresi' autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonche' degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia; b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita' tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2 e 38 e dell'allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997). - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O.): «Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione). (Omissis). 2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.». «Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica). 1.-2. (Abrogati). 3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attivita' di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca. 4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi. 5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizzazione delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4. 6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalita' prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile.». ----> Vedere Allegato a pag. 34 del S.O. <---- L'allegato I deI citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari». La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 230 del 19 agosto 1991. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 198 del 22 luglio 1991.