Art. 17.
(Criteri  direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di
    immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
   1.  Il  Governo  e'  autorizzato a modificare, entro diciotto mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri
direttivi:
   a)    prevedere   la   possibilita'   di   disporre   la   proroga
dell'autorizzazione  all'immissione in commercio qualora si tratti di
un  prodotto  contenente  una sostanza attiva oggetto dei regolamenti
della  Commissione  europea,  di  cui  all'articolo  8,  paragrafo 2,
secondo  comma,  della  direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio, del 15
luglio  1991,  e  fino  all'iscrizione della sostanza attiva medesima
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni;
   b)  prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a
condizione  che  non  siano  sopravvenuti  dati  scientifici  tali da
alterare   gli   elementi   posti   a   base   del  provvedimento  di
autorizzazione.
   2. Il Governo e' altresi' autorizzato a modificare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo
38  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23  aprile  2001,  n.  290,  e  successive  modificazioni, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere,  nel  rispetto della normativa comunitaria relativa
all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari, nonche' degli
obblighi  derivanti  dall'osservanza  del diritto comunitario, che il
solfato  di  rame,  gli  zolfi  grezzi  o  raffinati, sia moliti, sia
ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati
nell'allegato  II,  parte  B,  del  regolamento  (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio,  del  24  giugno  1991,  e  successive  modificazioni, e i
prodotti  elencati  nell'allegato  2 del citato regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  290  del 2001, siano
soggetti  a  una procedura semplificata di autorizzazione, quando non
siano venduti con denominazione di fantasia;
   b)  demandare  a un decreto del Ministro della salute, di concerto
con  il  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,
l'individuazione   delle   modalita'  tecniche  di  attuazione  della
procedura  semplificata  di cui alla lettera a), in modo da garantire
il  rispetto  dei  requisiti  di  tutela  della salute previsti dalla
normativa comunitaria.
 
          Note all'art. 17:
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2 e 38 e
          dell'allegato 2,   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   23 aprile   2001,   n.  290,  (Regolamento  di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  autorizzazione alla
          produzione,  alla immissione in commercio e alla vendita di
          prodotti   fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  (n.  46,
          allegato 1,  legge n. 59/1997). - Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O.):
              «Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione).
              (Omissis).
              2. Il      Dipartimento      concede     il     rinnovo
          dell'autorizzazione  alla  immissione  in  commercio, senza
          sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora
          si  tratti  di  un  prodotto contenente una sostanza attiva
          inserita  nell'allegato I  del Regolamento (CE) n. 451/2000
          della  Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I
          del  Regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della  Commissione,
          dell'11 dicembre  1992, sino alla iscrizione della sostanza
          attiva  nell'allegato I  del  decreto  legislativo 17 marzo
          1995.  n.  194,  e  sempre  che non siano sopravvenuti dati
          scientifici  tali da alterare gli elementi posti a base del
          provvedimento di autorizzazione.».
              «Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
          particolari in agricoltura biologica).
              1.-2. (Abrogati).
              3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati
          al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi
          del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 220, che hanno
          trasmesso  al Ministro delle politiche agricole e forestali
          l'integrazione  del  proprio  manuale della qualita' con le
          procedure  di  controllo  per  le  produzioni  animali,  si
          intendono  autorizzati  ad  esercitare  detta  attivita' di
          controllo   a   partire  dal  24 agosto  2000,  nelle  more
          dell'emanazione    dei    provvedimenti   ministeriali   di
          autorizzazione o di revoca.
              4. Il  termine  per  le dichiarazioni di cui all'art. 3
          del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
          prodotti  omeopatici  per  uso veterinario, limitatamente a
          quelli  contenenti  materie  prime  di  origine  vegetale e
          minerale,   inclusi   i   prodotti   omeopatici  veterinari
          destinati  ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e'
          differito   al   31 dicembre   2001,   ferme   restando  le
          disposizioni  di  cui  al  medesimo  art.  3.  Sono esclusi
          dall'ambito  di  applicazione del presente comma i prodotti
          omeopatici  per uso veterinario contenenti materie prime di
          origine  animale  qualora  tali materie prime provengano da
          animali  per  i  quali  sono  stati adottati, a seguito del
          manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
              5. Il  termine  di differimento al 31 dicembre 2003 per
          l'utilizzazione  delle  medicine  omeopatiche per uso umano
          previsto  dall'art.  7,  comma 1,  del  decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  185,  come  da  ultimo  modificato dal
          comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338,
          si  intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti
          di cui al comma 4.
              6. Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma 5,  il
          Ministero  della  sanita' predispone un elenco dei prodotti
          di   cui  al  comma 4.  Nelle  more  della  predisposizione
          dell'elenco  di  cui  al  presente  comma,  detti prodotti,
          purche'  siano  rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera h),  del  decreto  legislativo n. 110 del
          1995,   possono  essere  commercializzati  anche  oltre  il
          termine   del   31 dicembre   2003,  a  condizione  che  la
          somministrazione  venga  effettuata  secondo  le  modalita'
          prescritte   mediante   ricetta  rilasciata  da  un  medico
          veterinario in copia unica non ripetibile.».
          ---->  Vedere Allegato a pag. 34 del S.O.  <----
              L'allegato I  deI  citato  decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194, reca:
              «Sostanze  attive  autorizzate ad essere utilizzate nei
          prodotti fitosanitari».
              La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 230 del 19 agosto 1991.
              Il  regolamento  (CEE)  n.  2092/91 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L 198 del 22 luglio 1991.