Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita). 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose". 2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' sostituito dal seguente: "3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".
Note all'art. 18: - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, e dell'allegato VII, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2001, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Requisiti essenziali). - 1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i seguenti: a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione; b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615. 2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose. 3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo da: a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato; b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili. 4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.». ----> Vedere Allegato a pag. 35 del S.O. <---- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. 2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando cio' non sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio. 3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto. 4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile. 5. L'identificazione di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa dalla Commissione europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento inteso a informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali «CE».».