Art. 19.
(Introduzione  dell'articolo  144-bis  del  codice  di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n. 206, recante disposizioni per la
                      tutela dei consumatori).
   1.  Dopo  l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
   "Art.  144-bis.  - (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la
tutela  dei  consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico
svolge   le  funzioni  di  autorita'  pubblica  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo  3,  lettera  c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  ottobre 2004, sulla
cooperazione  tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa per la tutela dei consumatori.
   2.  In  particolare,  i  compiti  di  cui al comma 1 riguardano la
disciplina in materia di:
   a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
   b)  clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di
cui alla parte III, titolo I;
   c)  garanzia  nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte
IV, titolo III, capo I;
   d)  credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I;
   e)  commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II.
   3.  Il  Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di
cui  al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al
comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
   4.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero
dello  sviluppo  economico  puo' avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e puo' definire forme stabili di
collaborazione  con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai
poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
   5.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  disciplinati  i  procedimenti  istruttori previsti dal presente
articolo.  In  mancanza,  i  procedimenti sono regolati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
   6.  Il  Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico
di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004".
 
          Nota all'art. 19:
              -  Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206
          (Codice  del  consumo,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          29 luglio  2003,  n.  229)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.