Art. 21. (Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi). 1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie). - 1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni. 2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. 3. L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario. 4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. 5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti. 6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze. 7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».