Art. 23.
(Modifica  dell'articolo  14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
   1.  L'articolo  14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
e' sostituito dal seguente:
   "Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni
normative  e  contrattuali  di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica,  nel  caso  di  trasferimento delle
attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a
terra  di  cui  agli  allegati  A  e  B,  al  fine di individuare gli
strumenti  utili  a  governare  gli  effetti  sociali  derivanti  dal
processo  di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto
con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il
coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme
di concertazione".
 
          Nota all'art. 23:
              -  Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n.  18,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
          S.O., reca:
              «Attuazione,   della  direttiva  96/67/CE  relativa  al
          libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
          negli aeroporti della Comunita'.».