Art. 24.
(Modifiche  all'articolo  21  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli
                             minerali).
   1.  All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni  penali  ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000
litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";
   b) dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
   "6-quater.   Con   cadenza  semestrale  dall'inizio  del  progetto
sperimentale  di  cui  al  comma  6-bis,  i  Ministeri dello sviluppo
economico   e   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  costi
industriali  medi  dei  prodotti  agevolati  di cui al medesimo comma
6-bis,  rilevati  nei  sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base
delle  suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei  costi  addizionali  legati  alla  produzione,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello  sviluppo  economico,  con  il  Ministro  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  da emanare entro sessanta giorni
dalla  fine  del  semestre,  e' eventualmente rideterminata la misura
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".
 
          Nota all'art. 24:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative.   -  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre  1995,  n.  279,  S.O.),  come modificato dalla
          presente   legge,   facendo   presente   tuttavia   che  il
          comma 6-bis e' stato abrogato dall'art. 1, comma 371, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). (Artt. 1 e 17
          decreto-legge  n.  331/1993  -  Art.  11  decreto-legge  n.
          688/1982).  -  1.  Sono  sottoposti  ad  accisa  i seguenti
          prodotti [1]:
                a) benzina  (codice  NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
          00 36);
                b) benzina  senza  piombo (codice NC 2710 00 27, 2710
          00 29 e 2710 00 32);
                c) petrolio  lampante  o cherosene (codice NC 2710 00
          51 e 2710 00 55);
                d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
                e) oli  combustibili  (codici NC da 2710 00 74 a 2710
          00 78);
                f) gas  di  petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
          11 a 2711 19 00);
                g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
              2.  I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
          comma 1,  sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati
          ad  essere  usati,  se  messi  in  vendita  o se usati come
          combustibile   o  carburante,  sono  sottoposti  ad  accisa
          secondo  l'aliquota  prevista  per  il  combustibile  o  il
          carburante per motori, equivalente:
                a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
                b) i  prodotti  di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
                c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
                d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
                e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione
          del gas naturale;
                f) i  prodotti  di  cui ai codici NC 2712 10, 2712 20
          00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
                g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
                h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
                i) prodotti  di  cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19
          90,  2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
          2902 44;
                l) i  prodotti  di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403
          19;
                m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
                n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
              3.   Le  disposizioni  relative  ai  controlli  e  alla
          circolazione  intracomunitaria previste dal presente titolo
          si   applicano   ai  seguenti  oli  minerali  del  comma 2,
          ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
                a) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30 e 2707 50;
                b) prodotti  di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710
          00  72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00
          21,  2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano
          solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
                c) prodotti  di  cui  al codice NC 2711 (ad eccezione
          dei prodotti dei codici NC 2711 1100 e 2711 21 00);
                d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
                e) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2902 20, 2902 30,
          2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
              I   prodotti  indicati  nel  presente  comma,  mediante
          accordi  bilaterali  tra  gli Stati membri interessati alla
          loro  movimentazione,  possono essere esonerati, in tutto o
          in  parte  e  sempre  che  non  siano  tassati ai sensi del
          comma 1, dal regime di cui sopra.
              4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti
          di  cui  al  comma 1,  tra  di  loro  o con altre sostanze,
          l'imposta   e'  dovuta  secondo  le  caratteristiche  della
          miscela risultante.
              5. Oltre  ai  prodotti  elencati nel comma 2 e' tassato
          come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad
          essere  utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato come
          carburante  o come additivo ovvero per accrescere il volume
          finale  dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
          non  destinati  ad  usi  soggetti  ad  accisa.  E' tassato,
          inoltre,  con  l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'olio
          minerale  equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
          o  in  miscela  con  altre  sostanze,  destinato  ad essere
          utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
          per  il  riscaldamento,  ad  eccezione  del  carbone, della
          lignite,  della  torba  o  di  qualsiasi  altro idrocarburo
          solido  simile  o  del  gas  naturale.  Per gli idrocarburi
          ottenuti  dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
          e  dei  residui  oleosi  di  ricupero  destinati  ad essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi.
              6. Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano anche al
          biodiesel  (codice  NC  3824  90 99) usato come carburante,
          come  combustibile,  come additivo ovvero per accrescere il
          volume   finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.  La
          fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
          biodiesel  e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per
          il  trattamento  fiscale  del biodiesel destinato ad essere
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  valgono,  in
          quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61.
              6.2. (Abrogati).
              6-bis.  [Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
          energetiche  che  determinino un ridotto impatto ambientale
          e'  stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una
          accisa  ridotta,  secondo  le aliquote di seguito indicate,
          applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
          da soli od in miscela con oli minerali:
                a) bioetanolo   derivato   da   prodotti  di  origine
          agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
                b) etere  etilterbutilico  (ETBE), derivato da alcole
          di origine agricola... euro 298,92 per 1.000 litri;
                c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
                  1) per  benzina  senza  piombo...  lire 560.000 per
          1.000 litri;
                  2) per   gasolio,   escluso  il  biodiesel...  lire
          475.000 per 1.000 litri].
              6-ter. (Abrogato).
              6-quater. Con   cadenza   semestrale   dall'inizio  del
          progetto  sperimentale  di  cui al comma 6-bis, i Ministeri
          dello   sviluppo   economico  e  delle  politiche  agricole
          alimentari    e    forestali    comunicano   al   Ministero
          dell'economia  e delle finanze i costi industriali medi dei
          prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati
          nei  sei  mesi  immediatamente precedenti. Sulla base delle
          suddette    rilevazioni,    al    fine    di   evitare   la
          sovracompensazione   dei   costi  addizionali  legati  alla
          produzione,  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e con il Ministro delle politiche
          agricole  alimentari e forestali, da emanare entro sessanta
          giorni   dalla   fine   del   semestre,   e'  eventualmente
          rideterminata   la   misura  dell'agevolazione  di  cui  al
          medesimo comma 6-bis.
              7. Le  aliquote  a  volume si applicano con riferimento
          alla   temperatura   di   15°  Celsius  ed  alla  pressione
          normale.».