Art. 5.
(Delega   al   Governo   per  il  riordino  normativo  nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza pubblica, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
   3.  Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.