Art. 11. 
 
                      Vigilanza sugli organismi 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico: 
    a) verifica il possesso dei  requisiti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 9; 
    b) procede a controlli periodici per  accertare  che  l'organismo
continui a rispettare le condizioni alle quali  e'  stato  notificato
anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati; 
    c)  ritira  la  notifica  qualora  constati  che  l'organismo  in
questione non risponde piu' ai requisiti prescritti. Il ritiro  della
notifica e' disposto con provvedimento motivato del  Ministero  dello
sviluppo economico.