Art. 11. Vigilanza sugli organismi 1. Il Ministero dello sviluppo economico: a) verifica il possesso dei requisiti degli organismi di cui all'articolo 9; b) procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati; c) ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde piu' ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica e' disposto con provvedimento motivato del Ministero dello sviluppo economico.