Art. 12. Norme armonizzate e documenti normativi 1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti. 2. Sono ritenuti altresi' conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma. 3. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, e' ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti. 4. Il fabbricante puo' utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici da MI-001 a MI-010 e puo' avvalersi della presunzione di conformita' di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche e documenti normativi di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se i risultati delle prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.
Nota all'art. 12: - Per la direttiva 2004/22/CE, vedi note alle premesse.