Art. 13. Marcature 1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm. 2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE. 3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounita', che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione. 5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/CE. 6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e' applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.
Note all'art. 13: - La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 220 del 30 agosto 1993. - Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse.