Art. 16. 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico puo'  vietare  o  limitare
l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno  strumento  di
misura di uno specifico modello, munito della marcatura  CE  e  della
marcatura  metrologica  supplementare,  qualora  non   soddisfino   i
requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al
presente decreto, anche se  correttamente  installati  ed  utilizzati
conformemente alle istruzioni del fabbricante,  ed  adotta  tutte  le
misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.