Art. 17. 
 
                   Marcature apposte indebitamente 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 16, qualora il Ministero  dello  sviluppo
economico accerti che la marcatura  CE  e  la  marcatura  metrologica
supplementare  siano  state   apposte   indebitamente,   assegna   al
fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere  lo  strumento
indebitamente marcato conforme alle disposizioni del presente decreto
relative   alla   marcatura   CE   e   alla   marcatura   metrologica
supplementare,  ordinando  di  porre  termine   all'infrazione   alle
condizioni imposte dallo stesso Ministero. 
  2. Qualora la non conformita'  di  cui  al  comma  1  persista,  il
Ministero adotta, sentito  il  Comitato  centrale  metrico,  tutti  i
provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione
dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato,
ovvero vietare o limitare  la  sua  utilizzazione  ulteriore  secondo
quanto previsto all'articolo 16.