Art. 18. 
 
                     Cooperazione amministrativa 
 
  1. Gli organismi  nazionali  notificati  trasmettono  al  Ministero
dello sviluppo economico - Direzione  generale  per  l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori: 
    a) gli elenchi  delle  attestazioni  di  conformita'  rilasciati,
nonche' le  revoche  o  i  rifiuti  delle  attestazioni  stesse;  gli
attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli  allegati
rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le  modifiche
ed i ritiri relativi agli attestati gia' rilasciati; 
    b) le approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  rilasciate  dagli
organismi  notificati  ed  informazioni  sui  sistemi   di   qualita'
rifiutati o ritirati. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli
organismi  da  esso  notificati  tutte  le  informazioni   necessarie
relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualita'.