Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per: a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1; b) sottounita', un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente: 1) ad altre sottounita', con cui e' compatibile, ovvero 2) con uno strumento di misura con cui e' compatibile; c) controlli metrologici legali, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato; d) fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile della conformita' dello strumento di misura al presente decreto, ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi; e) commercializzazione, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale; f) messa in servizio, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato; g) mandatario, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto; h) norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, ed elaborata in conformita' agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione; i) documento normativo, un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che e' soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.
Note all'art. 2: - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E n. L 204 del 21 luglio 1998. - Per la direttiva 2004/22/CE vedi note alle premesse.