Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per: 
    a) strumento di misura, ogni dispositivo o sistema  con  funzioni
di misura rientrante nell'articolo 1; 
    b) sottounita', un dispositivo hardware  cosi'  denominato  negli
allegati  specifici,  che  funziona  in  modo  indipendente   e   che
costituisce uno strumento di misura, unitamente: 
      1) ad altre sottounita', con cui e' compatibile, ovvero 
      2) con uno strumento di misura con cui e' compatibile; 
    c) controlli  metrologici  legali,  i  controlli  per  motivi  di
interesse pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine
pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse  e  diritti,
tutela dei  consumatori  e  lealta'  delle  transazioni  commerciali,
intesi a verificare che uno strumento  di  misura  sia  in  grado  di
svolgere le funzioni cui e' destinato; 
    d) fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile  della
conformita' dello strumento di misura al presente  decreto,  ai  fini
della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa
in servizio del medesimo per i propri scopi; 
    e)  commercializzazione,  la  prima  messa  a  disposizione,  sul
mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito,  di  uno  strumento
destinato ad un utente finale; 
    f) messa in servizio, la prima  utilizzazione  di  uno  strumento
destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato; 
    g) mandatario, una persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire  a  suo
nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto; 
    h) norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato
europeo  di  normalizzazione   (CEN),   dal   Comitato   europeo   di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto  europeo  per
le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi
o da due di essi, a richiesta della  Commissione  europea,  ai  sensi
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel  settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai  servizi  della  societa'  dell'informazione,  ed   elaborata   in
conformita' agli orientamenti generali concordati fra la  Commissione
europea e gli organismi europei di normalizzazione; 
    i)  documento  normativo,  un  documento  contenente   specifiche
tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale  di  metrologia
legale (OIML), che e' soggetto alla procedura di cui all'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE. 
 
            Note all'art. 2:
                -  La  direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
          n. L 204 del 21 luglio 1998.
                -   Per   la  direttiva  2004/22/CE  vedi  note  alle
          premesse.