Art. 22. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di
misura sottoposti ai controlli metrologici legali che  soddisfino  le
norme applicabili anteriormente al 30 ottobre  2006  sono  consentite
fino  alla  scadenza  della  validita'  dell'omologazione   di   tali
strumenti. In  caso  di  omologazione  di  validita'  indefinita,  la
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di  misura
sottoposti a controlli metrologici legali  che  soddisfino  le  norme
applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino  al
30 ottobre 2016. 
  2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata  la
domanda  di  ammissione  alla  verifica  ai  sensi  della   normativa
nazionale e comunitaria in vigore  prima  del  30  ottobre  2006,  il
provvedimento  di  ammissione  a   verificazione   metrica   e   alla
legalizzazione sara' rilasciato ai sensi  della  stessa  normativa  e
comunque avra' validita' fino al 30 ottobre 2016. 
  3. I dispositivi ed i sistemi di  misura  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma  2
del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30
ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora gia'
messi in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza  essere
sottoposti a detti  controlli,  purche'  non  rimossi  dal  luogo  di
utilizzazione.