Art. 23.

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.   Le  pubbliche  amministrazioni  provvederanno  alle  attivita'
previste  dal  presente  decreto  con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.