Art. 3. Applicabilita' alle sottounita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sottounita' di cui agli allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali ad essi relativi. 2. Le sottounita' e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformita'.