Art. 3. 
 
                   Applicabilita' alle sottounita' 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
sottounita'  di  cui  agli  allegati  specifici  che  stabiliscono  i
requisiti essenziali ad essi relativi. 
  2.  Le  sottounita'  e  gli  strumenti  di  misura  possono  essere
sottoposti  a   valutazioni   indipendenti   e   separate   ai   fini
dell'accertamento della conformita'.