(Allegati-Allegato F1)
                             ALLEGATO F1 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 
 
  1. La  dichiarazione  di  conformita'  basata  sulla  verifica  del
prodotto e' la procedura di accertamento di conformita'  mediante  la
quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito,  e
garantisce e dichiara che gli strumenti di misura  assoggettati  alle
disposizioni di cui al punto 5 soddisfano i requisiti pertinenti  del
presente decreto . 
  Documentazione tecnica 
  2. Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica  descritta
all'articolo 8. La documentazione deve  consentire  di  accertare  la
conformita' dello strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente
decreto  ;  deve  comprendere,  nella  misura   necessaria   a   tale
accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento  dello
strumento. 
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 
  Fabbricazione 
  4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire  la
conformita' degli strumenti fabbricati ai  requisiti  pertinenti  del
presente decreto . 
  Verifica 
  5. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua  o  fa
effettuare  gli  esami  e  le  prove  del  caso,  per  verificare  la
conformita' degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente 
decreto 
  Gli esami  e  le  prove  intese  a  verificare  la  conformita'  ai
requisiti metrologici sono realizzati, a scelta  del  fabbricante,  o
mediante esame e prova  di  ogni  singolo  strumento  secondo  quanto
stabilito al punto 6, o mediante esame e  prova  degli  strumenti  su
base statistica, secondo quanto stabilito al punto 7. 
  6. Verifica della conformita' ai requisiti metrologici mediante 
esame e prova di ogni singolo strumento 
  6.1. Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e su di  essi
sono effettuate opportune prove conformemente a quanto  indicato  nei
documenti pertinenti di cui all'articolo 12, o prove equivalenti  per
verificarne  la  conformita'  ai  requisiti   metrologici   ad   essi
applicabili.  In  assenza  di   documenti   pertinenti,   l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. 
  6.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di  conformita'
relativo agli esami e alle prove effettuate, e appone, o  fa  apporre
sotto   la   propria   responsabilita',   il   proprio   numero    di
identificazione su ciascuno strumento approvato. 
  Il fabbricante tiene i certificati di  conformita'  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo la certificazione dello strumento. 
  7. Verifica statistica della conformita' ai requisiti metrologici 
  7.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca l'omogeneita' di  ciascun  lotto
prodotto, e presenta i propri strumenti alla verifica sotto forma  di
lotti omogenei. 
  7.2.  Da  ciascun  lotto  e'  prelevato   un   campione   a   caso,
conformemente ai requisiti di cui al punto 7.3. Tutti  gli  strumenti
che fanno parte del campione sono esaminati  singolarmente  e  su  di
essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato
nei relativi documenti di cui all'articolo 12,  o  prove  equivalenti
per  verificarne  la  conformita'  ai  requisiti   metrologici   loro
applicabili, ai fini di determinare se si debba accettare o rifiutare
il lotto. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo  notificato
decide quali prove sia opportuno effettuare. 
  7.3.  Il  procedimento  statistico  deve  soddisfare   i   seguenti
requisiti: 
  Il controllo statistico deve basarsi su attributi.  Il  sistema  di
campionamento deve garantire: 
   - un livello di qualita' che corrisponda ad  una  probabilita'  di
accettazione del  95  %,  con  una  percentuale  di  non  conformita'
inferiore all' 1 %; 
   - una qualita' limite  che  corrisponda  ad  una  probabilita'  di
accettazione del 5%, con una percentuale di non conformita' inferiore
al 7 %. 
  7.4. Se un lotto e' accettato, tutti gli strumenti del  lotto  sono
approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano  stati
riscontrati non conformi. 
  L'organismo notificato rilascia un certificato di  conformita'  per
quanto concerne gli esami e le prove effettuate,  e  appone  -  o  fa
apporre sotto la propria  responsabilita'  -  il  proprio  numero  di
identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 
  Il fabbricante tiene i certificati di  conformita'  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo la certificazione dello strumento. 
  7.5. Se un lotto e' rifiutato,  l'organismo  notificato  adotta  le
misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il
rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo'  decidere
di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  8.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura  CE
e la marcatura metrologica supplementare. 
  8.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento. La dichiarazione in  questione  identifica  il
modello di strumento per cui e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  Qualora l'organismo notificato di cui al punto 5 abbia espresso  il
suo consenso, il fabbricante appone inoltre sugli strumenti di misura
il numero di identificazione dell'organismo in  questione,  sotto  la
responsabilita' di quest'ultimo. 
  9. Qualora l'organismo notificato abbia espresso il suo consenso  e
sotto la responsabilita' del medesimo, il fabbricante puo' apporre il
numero di identificazione dell'organismo in questione nel  corso  del
processo di fabbricazione. 
  Mandatario 
  10. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti,
a nome del fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  dal  suo
mandatario, ad eccezione di quelli previsti ai punti 4 e 7.1.