ALLEGATO G DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO 1. La dichiarazione di conformita' basata sulla verifica di un unico prodotto e' la procedura di accertamento di conformita' mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che lo strumento di misura assoggettato alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti del presente decreto . Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 8 e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione tecnica deve consentire di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto ; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni. Fabbricazione 3. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformita' degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti del presente decreto . Verifica 4. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 12, o prove equivalenti per verificarne la conformita' ai requisiti pertinenti del presente decreto . In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione sullo strumento approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali a fini d'ispezione i certificati di conformita' per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento. Dichiarazione scritta di conformita' 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al paragrafo 4, il numero di identificazione di quest'ultima. 5.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una dichiarazione di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica lo strumento per cui e' stata redatta. Una copia di tale dichiarazione e' fornita unitamente allo strumento di misura. Mandatario 6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 2 e 4.2 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo mandatario.