(Allegati-Allegato G)
                             ALLEGATO G 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO 
PRODOTTO 
 
  1. La dichiarazione di conformita'  basata  sulla  verifica  di  un
unico  prodotto  e'  la  procedura  di  accertamento  di  conformita'
mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di
seguito,  e  garantisce  e  dichiara  che  lo  strumento  di   misura
assoggettato alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti
pertinenti del presente decreto . 
  Documentazione tecnica 
  2. Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica  descritta
all'articolo 8 e la mette a disposizione dell'organismo notificato di
cui  al  punto  4.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di
accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti  del
presente decreto ; deve comprendere, nella misura necessaria  a  tale
accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento  dello
strumento. 
  Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni. 
  Fabbricazione 
  3. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire  la
conformita' degli strumenti fabbricati ai  requisiti  pertinenti  del
presente decreto . 
  Verifica 
  4. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o  fa
effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente  a  quanto
indicato nei documenti pertinenti di cui  all'articolo  12,  o  prove
equivalenti per verificarne la conformita'  ai  requisiti  pertinenti
del  presente  decreto  .  In  assenza   di   documenti   pertinenti,
l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. 
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
relativo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto   la   propria   responsabilita',   il   proprio   numero    di
identificazione sullo strumento approvato. 
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  a
fini d'ispezione i certificati di conformita' per un periodo  che  si
conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  5.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE,
la marcatura metrologica supplementare e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo notificato  di  cui  al  paragrafo  4,  il  numero  di
identificazione di quest'ultima. 
  5.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento. La dichiarazione in  questione  identifica  lo
strumento per cui e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita unitamente allo 
strumento di misura. Mandatario 
  6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 2 e  4.2
possono essere adempiuti, a nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita', dal suo mandatario.