ALLEGATO H1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO 1. La dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e sull'esame del progetto e' la procedura di accertamento di conformita' mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti del presente decreto . Fabbricazione 2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3. ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura e' stata oggetto di esame ai sensi delle disposizioni del punto 4. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene: - tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; - la documentazione relativa al sistema di qualita'. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto . Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione c di qualita' dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che si intende applicare qualora non siano applicati integralmente i pertinenti documenti di cui all'articolo 12, c dei mezzi che verranno impiegati per garantire la conformita' ai requisiti essenziali del presente decreto applicabili allo strumento in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella progettazione degli strumenti appartenenti alla categoria in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia della qualita' che si intende applicare; - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualita', quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.; - dei mezzi che consentono il controllo della qualita' del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale i relativi riferimenti. Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili del presente decreto . La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento. L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.6. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualita'. Esame del progetto 4.1. Il fabbricante presenta una richiesta di esame del suo progetto all'organismo notificato di cui al precedente punto 3.1. 4.2. La richiesta deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonche' di accertare la conformita' ai requisiti pertinenti del presente decreto . La domanda contiene: - il nome e l'indirizzo del fabbricante; - una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta all'articolo 8. Tale documentazione deve consentire di accertare la conformita' dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto ; essa comprende il progetto e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui cio' risulti pertinente ai fini dell'accertamento; - la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati applicati, in particolare qualora non siano stati applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 12, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilita', da un altro laboratorio di prova. 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e qualora il progetto soddisfi le disposizioni della direttiva applicabili allo strumento di misura, rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del progetto. Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per identificare lo strumento approvato. 4.3.1. Tutte le parti pertinenti della documentazione tecnica sono allegate all'attestato. 4.3.2. L'attestato o gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione della conformita' e del controllo del dispositivo in funzione, in particolare al fine di garantire la conformita' degli strumenti fabbricati con il tipo per quanto concerne la riproducibilita' dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti. Nell'attestato figurano: - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; - i provvedimenti richiesti per garantire l'integrita' dello strumento (sigillo, identificazione del software ...); - informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al tipo; - se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; - nel caso di una sottounita', tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilita' con altre sottounita' o con gli strumenti di misura. 4.3.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha notificato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, lettera g), detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. L'attestato e' valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, e puo' essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni. Se l'organismo notificato decide di rifiutare il rilascio di un attestato di esame del progetto, esso deve notificare al fabbricante la motivazione circostanziata di tale decisione. 4.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica fondamentale del progetto approvato. Qualora le modifiche al progetto approvato possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali del presente decreto , sulle condizioni di validita' dell'attestato o sulle condizioni previste per l'impiego dello strumento, le modifiche in questione devono essere oggetto di un'ulteriore approvazione da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del progetto. Tale ulteriore approvazione e' rilasciata sotto forma di un supplemento all'originario attestato di esame CE del progetto. 4.5. Ciascun organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha notificato: - gli attestati di esame CE del tipo rilasciati e i relativi allegati; - i supplementi e le modifiche agli attestati gia' rilasciati. Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha notificato del ritiro di un attestato di esame CE del tipo. 4.6. Il fabbricante o il suo mandatario conservano una copia dell'attestato di esame CE del progetto nonche' dei relativi allegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo strumento di misura. Qualora ne' il fabbricante ne' il mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal fabbricante. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 5.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - i documenti relativi alla qualita' previsti dalla parte del sistema di qualita' relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; - i documenti relativi alla qualita' previsti dalla parte del sistema di qualita' relativa alla fabbricazione quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. Dichiarazione scritta di conformita' 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 6.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una dichiarazione di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta e menziona il numero dell'attestato di esame CE del progetto. Una copia di tale dichiarazione e' fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 7. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso; - gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa approvazione; - le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4. Mandatario 8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 6.2 e 7 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo mandatario.