(Allegati-Allegato H1)
                             ALLEGATO H1 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' TOTALE
                      E SULL'ESAME DEL PROGETTO 
 
  1.  La  dichiarazione  di  conformita'  basata  sulla  garanzia  di
qualita'  totale  e  sull'esame  del  progetto  e'  la  procedura  di
accertamento di conformita' mediante la quale il fabbricante o il suo
mandatario adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce
e dichiara che gli strumenti di  misura  in  questione  soddisfano  i
requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Fabbricazione 
  2.  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato,
relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul  prodotto  finale,
per lo strumento di misura in questione secondo  quanto  previsto  al
punto 3. ed e' assoggettato alla sorveglianza  di  cui  al  punto  5.
L'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura e' stata
oggetto di esame ai sensi delle disposizioni del punto 4. 
  Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda di  accertamento  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda contiene: 
   - tutte le informazioni pertinenti sulla  categoria  di  strumenti
prevista; 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'. 
  3.2.  Il  sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di note di politica  aziendale,  procedure  e  istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di  qualita'  deve
consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione include,  in
particolare, un'adeguata descrizione: 
   - degli obiettivi  di  qualita',  della  struttura  organizzativa,
delle  responsabilita'  di  gestione  in  materia  di   qualita'   di
progettazione c di qualita' dei prodotti; 
   - delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che si
intende  applicare  qualora  non  siano  applicati  integralmente   i
pertinenti documenti di cui all'articolo 12, c dei mezzi che verranno
impiegati per garantire la conformita' ai  requisiti  essenziali  del
presente decreto applicabili allo strumento in questione; 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici  di
controllo e di verifica di progetto che si  intende  applicare  nella
progettazione  degli  strumenti  appartenenti   alla   categoria   in
questione; 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici  di
fabbricazione, di  controllo  della  qualita'  e  di  garanzia  della
qualita' che si intende applicare; 
   - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante
e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
   - della documentazione in  materia  di  qualita',  quali  rapporti
ispettivi  e  dati  relativi  alle   prove,   alle   tarature,   alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; 
   - dei  mezzi  che  consentono  il  controllo  della  qualita'  del
prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualita'. 
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se esso  soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  punto  3.2.
L'organismo presume la conformita' a tali requisiti  dei  sistemi  di
qualita' che soddisfano  le  specifiche  corrispondenti  della  norma
nazionale che attua la norma armonizzata pertinente  dal  momento  in
cui siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  i  relativi
riferimenti. 
  Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della  qualita',
il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza
nel campo della metrologia in  questione  e  nella  tecnologia  dello
strumento e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del  presente
decreto . La procedura di accertamento comprende  una  visita  presso
gli impianti del fabbricante. 
  La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica  contiene
le conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
  3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in  modo  che  esso  resti
adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato  che  ha
approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica  prevista  del
sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i  requisiti  di
cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento. 
  L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante.  La  notifica
contiene le conclusioni dell'esame e  la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
  3.6. Ogni organismo notificato comunica periodicamente  allo  Stato
membro che lo ha notificato l'elenco delle approvazioni  dei  sistemi
di qualita' rilasciate o rifiutate; esso  informa  immediatamente  lo
Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di  un
sistema di qualita'. 
  Esame del progetto 
  4.1. Il  fabbricante  presenta  una  richiesta  di  esame  del  suo
progetto all'organismo notificato di cui al precedente punto 3.1. 
  4.2. La richiesta deve consentire di comprendere  il  progetto,  il
processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonche'
di accertare la conformita'  ai  requisiti  pertinenti  del  presente
decreto . La domanda contiene: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
   - una dichiarazione scritta in cui  si  precisi  che  la  medesima
richiesta  non  e'  stata  presentata  ad   alcun   altro   organismo
notificato; 
   -  la  documentazione  tecnica  descritta  all'articolo  8.   Tale
documentazione deve consentire  di  accertare  la  conformita'  dello
strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente  decreto  ;  essa
comprende il progetto  e  il  funzionamento  dello  strumento,  nella
misura in cui cio' risulti pertinente ai fini dell'accertamento; 
   -  la  documentazione  che  attesti  l'adeguatezza  del   progetto
tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti
che sono stati applicati, in  particolare  qualora  non  siano  stati
applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 12,
e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate  dal
laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la
sua responsabilita', da un altro laboratorio di prova. 
  4.3.  L'organismo  notificato  esamina  la  domanda  e  qualora  il
progetto soddisfi le disposizioni della  direttiva  applicabili  allo
strumento di misura, rilascia al fabbricante un attestato di esame CE
del progetto. Tale attestato  contiene  il  nome  e  l'indirizzo  del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita' e i dati necessari per identificare lo strumento approvato. 
  4.3.1. Tutte le parti pertinenti della documentazione tecnica  sono
allegate all'attestato. 
  4.3.2. L'attestato o gli allegati contengono tutte le  informazioni
pertinenti  al  fine  della  valutazione  della  conformita'  e   del
controllo del dispositivo in funzione,  in  particolare  al  fine  di
garantire la conformita' degli strumenti fabbricati con il  tipo  per
quanto concerne la riproducibilita' dei  risultati  e  delle  misure,
quando essi sono correttamente tarati  tramite  gli  opportuni  mezzi
previsti. Nell'attestato figurano: 
   - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; 
   - i  provvedimenti  richiesti  per  garantire  l'integrita'  dello
strumento (sigillo, identificazione del software ...); 
   - informazioni su altri elementi necessari  per  l'identificazione
dello strumento e per verificarne la conformita' visiva al tipo; 
   - se del caso, qualsiasi  informazione  specifica  necessaria  per
verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; 
   - nel caso di una sottounita', tutte  le  informazioni  necessarie
per garantire la compatibilita'  con  altre  sottounita'  o  con  gli
strumenti di misura. 
  4.3.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una  relazione
di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo  ha
notificato. Fatte salve le disposizioni  dell'articolo  9,  comma  2,
lettera g), detto organismo  rende  pubblico  il  contenuto  di  tale
relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. 
  L'attestato e' valido per dieci anni a  decorrere  dalla  data  del
rilascio, e puo' essere rinnovato per  periodi  successivi  di  dieci
anni. 
  Se l'organismo notificato decide di rifiutare  il  rilascio  di  un
attestato di esame del progetto, esso deve notificare al  fabbricante
la motivazione circostanziata di tale decisione. 
  4.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato  che  ha
rilasciato l'attestato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica
fondamentale del progetto approvato. Qualora le modifiche al progetto
approvato possano influire sulla conformita' ai requisiti  essenziali
del presente decreto , sulle condizioni di validita' dell'attestato o
sulle condizioni previste per l'impiego dello strumento, le modifiche
in questione devono essere oggetto di  un'ulteriore  approvazione  da
parte dell'organismo notificato  che  ha  rilasciato  l'attestato  di
esame CE del progetto.  Tale  ulteriore  approvazione  e'  rilasciata
sotto forma di un supplemento all'originario attestato  di  esame  CE
del progetto. 
  4.5. Ciascun  organismo  notificato  comunica  periodicamente  allo
Stato membro che lo ha notificato: 
   - gli attestati di esame CE  del  tipo  rilasciati  e  i  relativi
allegati; 
   - i supplementi e le modifiche agli attestati gia' rilasciati. 
  Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro
che lo ha notificato del ritiro di un attestato di esame CE del tipo. 
  4.6. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  conservano  una  copia
dell'attestato di esame CE del progetto nonche' dei relativi allegati
e supplementi unitamente alla documentazione tecnica per  un  periodo
di dieci anni a decorrere dalla  data  di  fabbricazione  dell'ultimo
strumento di misura. 
  Qualora ne' il fabbricante ne' il mandatario siano stabiliti  nella
Comunita', l'obbligo  di  mettere  a  disposizione  su  richiesta  la
documentazione tecnica spetta alla persona designata dal fabbricante. 
  Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  5.1. La sorveglianza e'  intesa  a  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  di  qualita'
approvato. 
  5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione,  ispezione,
prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni,  in
particolare: 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
   - i documenti relativi alla  qualita'  previsti  dalla  parte  del
sistema di qualita' relativa alla progettazione, quali  risultati  di
analisi, calcoli, prove, ecc.; 
   - i documenti relativi alla  qualita'  previsti  dalla  parte  del
sistema  di  qualita'  relativa  alla  fabbricazione  quali  rapporti
ispettivi  e  dati  relativi  alle   prove,   alle   tarature,   alla
qualificazione del personale impiegato, ecc. 
  5.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e  applichi  il
sistema di qualita' e trasmette  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche ispettive effettuate. 
  5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita  e,  se
sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  6.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE,
la marcatura metrologica supplementare e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   3.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  6.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento. La dichiarazione in  questione  identifica  il
modello di strumento per cui e' stata redatta e  menziona  il  numero
dell'attestato di esame CE del progetto. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  7. Per un periodo di dieci anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento, il  fabbricante  deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali: 
   - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso; 
   - gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa approvazione; 
   - le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato 
di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4. Mandatario 
  8. Gli obblighi spettanti al fabbricante  previsti  ai  punti  3.1,
3.5, 6.2 e 7 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto
la sua responsabilita', dal suo mandatario.