(Allegati-Allegato D1)
                             ALLEGATO D1 
 
  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' DEL 
PROCESSO DI PRODUZIONE 
 
  1.  La  dichiarazione  di  conformita'  basata  sulla  garanzia  di
qualita' del processo di produzione e' la  procedura  di  valutazione
della conformita' mediante  la  quale  il  fabbricante  adempie  agli
obblighi descritti qui di seguito e garantisce  e  dichiara  che  gli
strumenti di misura in questione soddisfano  i  requisiti  pertinenti
del presente decreto . 
  Documentazione tecnica 
  2. Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica  descritta
nell'articolo 9. La documentazione deve consentire  di  accertare  la
conformita' dello strumento  ai  requisiti  pertinenti  del  presente
decreto;  deve  comprendere,   nella   misura   necessaria   a   tale
accertamento, il progetto e il funzionamento dello strumento. 
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 
  Fabbricazione 
  4.  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato,
relativo alla produzione, all'ispezione e alle prove  effettuate  sul
prodotto finale, per lo strumento  di  misura  in  questione  secondo
quanto previsto al punto 5, ed e' assoggettato della sorveglianza  di
cui al punto 6. 
  Sistema di qualita' 
  5.1. Il fabbricante presenta una domanda di  accertamento  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda contiene: 
   - tutte le informazioni pertinenti sulla  categoria  di  strumenti
prevista; 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
   - la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
  5.2.  Il  sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto . 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottate  dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'. 
  Detta   documentazione   include,   in   particolare,   un'adeguata
descrizione: 
   - degli obiettivi  di  qualita',  della  struttura  organizzativa,
delle  responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'   dei
prodotti; 
   - delle tecniche di fabbricazione, di controllo della  qualita'  e
di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e   degli   interventi
sistematici che verranno utilizzati; 
   - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante
e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
   - della documentazione in materia di qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi  e  i  dati  relativi  alle  prove,  alle  tarature,   alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; 
   - dei  mezzi  che  consentono  il  controllo  della  qualita'  del
prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualita'. 
  5.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se esso  soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  punto  5.2.
L'organismo presume la conformita' a tali requisiti  dei  sistemi  di
qualita' che soddisfano  le  specifiche  corrispondenti  della  norma
nazionale che attua la norma armonizzata pertinente  dal  momento  in
cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti. 
  Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della  qualita',
il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza
nel campo della metrologia in  questione  e  nella  tecnologia  dello
strumento e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del  presente
decreto . La procedura di accertamento comprende  una  visita  presso
gli impianti del fabbricante. 
  La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica  contiene
le conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
  5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato e a fare in  modo  che  esso  resti
adeguato ed efficiente. 
  5.5. Il  fabbricante  tiene  periodicamente  informato  l'organismo
notificato che ha approvato  il  sistema  di  qualita'  di  qualsiasi
modifica prevista del sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i  requisiti  di
cui al punto 5.2, o se sia necessario un secondo accertamento. 
  L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante.  La  notifica
contiene le conclusioni dell'esame e  la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
  Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  6.1. La sorveglianza e'  intesa  a  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  di  qualita'
approvato. 
  6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e
deposito  e  gli  fornisce  tutte  le  necessarie  informazioni,   in
particolare: 
   - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
   - la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
   - i documenti relativi alla qualita', quali i rapporti ispettivi e
i  dati  relativi  alle  prove,  i  dati  relativi   alle   tarature,
informazioni relative alla qualificazione  del  personale  impiegato,
ecc. 
  6.3.  L'organismo  notificato   svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e  applichi  il
sistema di qualita', e trasmette al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche ispettive effettuate. 
  6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita  e,  se
sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime. 
  Dichiarazione scritta di conformita' 
  7.1. Il fabbricante appone  a  ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti pertinenti del presente decreto la marcatura CE,
la marcatura metrologica supplementare e,  sotto  la  responsabilita'
dell'organismo  notificato  di  cui   al   punto   5.1,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  7.2. Per ciascun modello di strumento e' redatta una  dichiarazione
di conformita' che e' tenuta a disposizione delle autorita' nazionali
per  un  periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in  questione
identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta. 
  Una copia di tale dichiarazione e' fornita  unitamente  a  ciascuno
strumento di misura che viene immesso sul  mercato.  Tuttavia  questo
requisito puo' essere inteso in  riferimento  a  un  lotto  o  a  una
partita anziche' a singoli strumenti nei casi in cui un  gran  numero
di strumenti e' fornito a un unico utente. 
  8. Per un periodo di dieci anni  a  decorrere  dalla  fabbricazione
dell'ultimo strumento, il  fabbricante  deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali: 
   - la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso; 
   - gli aggiornamenti dei sistemi di qualita' di cui al punto 5.5, e
relativa approvazione;  -  le  decisioni  e  le  relazioni  trasmesse
dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 
  9. Ogni organismo notificato  comunica  periodicamente  allo  Stato
membro che lo ha notificato l'elenco delle approvazioni  dei  sistemi
di qualita' rilasciate o rifiutate; esso  informa  immediatamente  lo
Stato membro che lo ha notificato del ritiro dell'approvazione di  un
sistema di qualita'. 
  Mandatario 
  10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1,
5.5, 7.2 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto
la sua responsabilita', dal suo mandatario.