Art. 10.
Commissione  istruttoria  per l'autorizzazione ambientale integrata -
                                IPPC
  1.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  istituita  ai sensi
dell'articolo 5,  comma 9,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.  59,  e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa  e  tecnico-scientifica  scelti  nel settore
pubblico  e  privato,  di  cui uno con funzioni di presidente. Per le
attivita'   relative   a   ciascuna  domanda  di  autorizzazione,  la
Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione,
da  un  esperto  designato  da  ciascuna  provincia  e  da un esperto
designato da ciascun comune territorialmente competenti.
  2.  La  Commissione,  ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita'
istruttorie  e  di  consulenza  tecnica  connesse  al  rilascio delle
autorizzazioni  integrate  ambientali  di  competenza  statale, ha il
compito  di  fornire  all'autorita'  competente,  anche effettuando i
necessari    sopralluoghi,   in   tempo   utile   per   il   rilascio
dell'autorizzazione   integrata  ambientale,  un  parere  istruttorio
conclusivo   e   pareri   intermedi   debitamente  motivati,  nonche'
approfondimenti   tecnici   in   merito   a   ciascuna   domanda   di
autorizzazione.  La  Commissione ha altresi' il compito di fornire al
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
consulenza  tecnica  in  ordine  ai  compiti  del  Ministero medesimo
relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del
2005.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.
 
          Nota all'art. 10:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  18 febbraio  2005, n. 59, recante: «Attuazione
          integrale    della   direttiva   96/61/CE   relativa   alla
          prevenzione   e   riduzione  integrate  dell'inquinamento»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
          supplemento   ordinario,   come   modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art.    5    (Procedura    ai    fini   del   rilascio
          dell'Autorizzazione  integrata  ambientale).  -  1. Ai fini
          dell'esercizio    di   nuovi   impianti,   della   modifica
          sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli
          impianti  esistenti alle disposizioni del presente decreto,
          si   provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  di  cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
          dal  comma 5  e  ferme  restando  le informazioni richieste
          dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
          domanda deve comunque descrivere:
                a) l'impianto,   il  tipo  e  la  portata  delle  sue
          attivita';
                b) le  materie  prime  e  ausiliarie,  le  sostanze e
          l'energia usate o prodotte dall'impianto;
                c) le fonti di emissione dell'impianto;
                d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
                e) il  tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
          in  ogni  settore  ambientale,  nonche'  un'identificazione
          degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
                f) la  tecnologia  utilizzata  e le altre tecniche in
          uso  per  prevenire  le  emissioni dall'impianto oppure per
          ridurle;
                g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
          prodotti dall'impianto;
                h) le  misure  previste  per controllare le emissioni
          nell'ambiente;
                i) le eventuali principali alternative prese in esame
          dal gestore, in forma sommaria;
                j) le   altre  misure  previste  per  ottemperare  ai
          principi di cui all'art. 3.
              2.  La  domanda  di autorizzazione integrata ambientale
          deve  contenere  anche  una sintesi non tecnica dei dati di
          cui  alle  lettere  da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
          delle  informazioni  che  ad  avviso del gestore non devono
          essere  diffusi  per  ragioni  di riservatezza industriale,
          commerciale   o   personale,  di  tutela  della  proprieta'
          intellettuale  e  tenendo conto delle indicazioni contenute
          nell'art.  12  della  legge  24 ottobre  1977,  n.  801, di
          pubblica  sicurezza  o di difesa nazionale. In tale caso il
          richiedente  fornisce  all'autorita'  competente  anche una
          versione  della domanda priva delle informazioni riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
              3.  Per le attivita' industriali di cui all'allegato 1,
          l'autorita'   competente   stabilisce  i  calendario  delle
          scadenze   per   la   presentazione   delle   domande   per
          l'autorizzazione  integrata  ambientale  per  gli  impianti
          esistenti  e  per  gli  impianti nuovi gia' dotati di altre
          autorizzazioni  ambientali  alla  data di entrata in vigore
          del   presente  decreto.  Tali  calendari  sono  pubblicati
          sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
          ricadono  nell'ambito  della  competenza dello Stato, nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Per  gli
          impianti  di  competenza  statale di cui all'allegato V del
          presente  decreto il calendario di cui al presente comma e'
          stabilito  sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
          della salute.
              4.   Per   gli   impianti   di  competenza  statale  la
          presentazione  della  domanda  e'  effettuata all'autorita'
          competente  con  le  procedure telematiche, il formato e le
          modalita'  stabiliti  con  il  decreto  di cui all'art. 13,
          comma 3.
              5.  Qualora  le  informazioni  e le descrizioni fornite
          secondo  un  rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
          alle  norme  previste  sui  rischi  di  incidente rilevante
          connessi  a determinate attivita' industriali, o secondo la
          norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
          registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 761/2001,
          nonche'  altre informazioni fornite secondo qualunque altra
          normativa,  rispettino  uno  o piu' dei requisiti di cui al
          comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai
          fini  della  presentazione della domanda. Tali informazioni
          possono  essere  incluse  nella  domanda  o  essere ad essa
          allegate.
              6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali  sono  depositati  i documenti e gli atti inerenti il
          procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
              7.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero,  in caso di riesame ai
          sensi  dell'art.  9, comma 4, contestualmente all'avvio del
          relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
          del  procedimento  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  la  sede  degli uffici di cui al comma 6. Entro il
          termine  di quindici giorni dalla data di ricevimento della
          comunicazione  il  gestore  provvede a sua cura e sue spese
          alla   pubblicazione   su   un   quotidiano   a  diffusione
          provinciale  o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
          caso  di progetti che ricadono nell'ambito della competenza
          dello  Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
          localizzazione  dell'impianto e del nominativo del gestore,
          nonche'  il  luogo  individuato ai sensi del comma 6 ove e'
          possibile  prendere  visione  degli  atti  e trasmettere le
          osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
          comunicazioni  di  cui  agli  articoli 7  e  8  della legge
          7 agosto 1990, n. 241.
              8.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          dell'annuncio  di  cui  al  comma 7, i soggetti interessati
          possono   presentare   in   forma   scritta,  all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda.
              9. (Abrogato).
              10.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata ambientale, convoca apposita
          Conferenza  dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter,
          commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita
          le  amministrazioni  competenti  in  materia  ambientale  e
          comunque,  nel  caso  di  impianti di competenza statale, i
          Ministeri  dell'interno,  della  salute  e  delle attivita'
          produttive.
              11.  Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
          comma 10  sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
          agli  articoli 216  e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
          n.   1265.   In   presenza   di   circostanze   intervenute
          successivamente  al  rilascio dell'autorizzazione di cui al
          presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
          nell'interesse  della salute pubblica, chiede all'autorita'
          competente  di  verificare  la  necessita'  di  riesaminare
          l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4.
              12.  Acquisite  le determinazioni delle amministrazioni
          coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di
          cui  al  comma 8,  l'autorita'  competente  rilascia, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  presentazione della domanda,
          un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono
          la  conformita'  dell'impianto  ai  requisiti  previsti nel
          presente  decreto,  oppure nega l'autorizzazione in caso di
          non  conformita'  ai  requisiti di cui al presente decreto.
          L'autorizzazione  per impianti di competenza statale di cui
          all'allegato  V  del  presente  decreto  e'  rilasciata con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio;  in  caso di impianti sottoposti a procedura di
          valutazione  di impatto ambientale, il termine di cui sopra
          e'   sospeso  fino  alla  conclusione  di  tale  procedura.
          L'autorizzazione   integrata  ambientale  non  puo'  essere
          comunque    rilasciata    prima   della   conclusione   del
          procedimento di valutazione di impatto ambientale.
              13.  L'autorita'  competente puo' chiedere integrazioni
          alla   documentazione,   anche   al  fine  di  valutare  la
          applicabilita'   di   specifiche   misure   alternative   o
          aggiuntive,  indicando  il  termine massimo non inferiore a
          trenta  giorni  per  la  presentazione della documentazione
          integrativa;  in  tal  caso, il termine di cui al comma 12,
          nonche'  il  termine previsto per la conclusione dei lavori
          della  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma 10,  si
          intendono    sospesi    fino   alla   presentazione   della
          documentazione integrativa.
              14.  L'autorizzazione  integrata ambientale, rilasciata
          ai  sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto
          ogni  altra  autorizzazione,  visto, nulla osta o parere in
          materia  ambientale  previsti dalle disposizioni di legge e
          dalle   relative   norme  di  attuazione,  fatte  salve  le
          disposizioni  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n.  334,  e  le  autorizzazioni  ambientali  previste dalla
          normativa   di   recepimento  della  direttiva  2003/87/CE.
          L'autorizzazione  integrata ambientale sostituisce, in ogni
          caso,   le   autorizzazioni  di  cui  all'elenco  riportato
          nell'allegato  II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove
          necessario,   e'   modificato   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  i  Ministri delle attivita' produttive e della salute,
          d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,  e'  messa  a
          disposizione  del  pubblico,  presso  l'ufficio  di  cui al
          comma 6.
              Presso   il   medesimo   ufficio   sono   inoltre  rese
          disponibili  informazioni  relative alla partecipazione del
          pubblico al procedimento.
              16.  L'autorita'  competente puo' sottrarre all'accesso
          le   informazioni,  in  particolare  quelle  relative  agli
          impianti  militari  di  produzione  di  esplosivi di cui al
          punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario
          per  l'esigenza  di  salvaguardare,  ai sensi dell'art. 24,
          comma 4,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e relative
          norme  di  attuazione,  la  sicurezza  pubblica o la difesa
          nazionale.  L'autorita'  competente  puo' inoltre sottrarre
          all'accesso   informazioni  non  riguardanti  le  emissioni
          dell'impianto  nell'ambiente,  per  ragioni di tutela della
          proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza industriale,
          commerciale o personale.
              17.   Ove   l'autorita'   competente   non  provveda  a
          concludere    il    procedimento   relativo   al   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  entro i termini
          previsti  dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di
          cui  all'art.  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.
              18.   Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve
          includere   le   modalita'   previste   per  la  protezione
          dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
          secondo  quanto  indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
          delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
          ambientale  concessa  agli  impianti  esistenti  prevede la
          data,  comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
          quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
          cui  norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
          dispongano   date   successive   per   l'attuazione   delle
          prescrizioni,   l'autorizzazione   deve   essere   comunque
          rilasciata   entro  il  30 ottobre  2007.  L'autorizzazione
          integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
          di  altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
          le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
              19.   Tutti   i   procedimenti   di   cui  al  presente
          articolo per  impianti  esistenti  devono  essere  comunque
          conclusi  in  tempo  utile  per  assicurare il rispetto del
          termine   di  cui  al  comma 18.  Le  Autorita'  competenti
          definiscono  o adeguano conseguentemente i propri calendari
          delle  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  di
          autorizzazione integrata ambientale.
              20.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto  ambientale,  della  complessita'  e del preminente
          interesse   nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa  tra  lo Stato, le regioni, le province e i comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al  fine  di  garantire,  in  conformita' con gli interessi
          fondamentali  della  collettivita', l'armonizzazione tra lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio   e   le   strategie  aziendali.  In  tali  casi
          l'autorita'   competente,   fatto   comunque  salvo  quanto
          previsto  al comma 18, assicura il necessario coordinamento
          tra  l'attuazione  dell'accordo  e la procedura di rilascio
          dell'autorizzazione    integrata   ambientale.   Nei   casi
          disciplinati    dal    presente    comma il    termine   di
          centocinquanta  giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal
          termine di trecento giorni.».