Art. 12.
                 Durata e relazione di fine mandato

  1.  Gli  organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica
tre  anni,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento.
  2.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del termine di durata, detti
organismi  presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare, che la
trasmette  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi
e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non
superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di
proroga  sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di
ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di
durata dell'organismo stesso.