Art. 12. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.