Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di  cui  al  presente  provvedimento, ad eccezione di quelli indicati
nell'articolo 1,  comma 2,  ivi compresi gli oneri di funzionamento e
gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque  denominati,  e'  ridotta  del  trenta  per cento rispetto a
quella  sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la
riduzione  prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  opera  in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra
la  data  di  entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del
2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia'
assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.
  2.  Con  appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e   delle  finanze,  sono  definiti  i  trattamenti  economici,  gia'
previsti,  dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai
sensi del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 13:
              - Per il comma 58, dell'art. 1, della legge 23 dicembre
          2005,  n. 266, e per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del
          2006, si vedano le note alle premesse.