Art. 14. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438; d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni; f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni; g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308; i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole «ed m)», e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 232
Note all'art. 14: - Per l'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si vedano le note all'art. 2. - Per l'art. 18, della legge 11 marzo 1988, n. 63, si vedano le note all'art. 9. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, si vedano le note all'art. 2. - Per l'art. 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda la nota all'art. 3. - Per l'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, si vedano le note all'art. 8. - Per l'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'art. 14 della legge 23 marzo 2001, n. 93, si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si veda la nota all'art. 5. - Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si veda la nota all'art. 10. - Gli articoli 6 e 49 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogati dal presente decreto, recano: «Art. 6 (Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).». «Art. 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).». - Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; d) l'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136; e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000; g) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; i) l'art. 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5; m) (abrogato); n) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'art. 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 6, alle attivita' gia' di competenza delle commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 5, di volta in volta costituite. 3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'art. 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l, del presente articolo e per tanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.». - Per l'art. 184 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano le note all'art. 9.