Art. 14.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
    b) l'articolo 18,  comma 5,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
    c) il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991,
n. 438;
    d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
    e) l'articolo 2,  comma 5,  del  decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e successive modificazioni;
    f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni;
    g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
    i) l'articolo 5,  comma  9,  del  decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
    l) gli    articoli 6,    48,    comma 1,   lettera m),   comma 3,
limitatamente  alle  parole  «ed m)»,  e  49  del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
    m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Santagata,  Ministro  per  l'attuazione
                              del programma di Governo
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 232
 
          Note all'art. 14:
              - Per  l'art.  14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          si vedano le note all'art. 2.
              - Per  l'art.  18, della legge 11 marzo 1988, n. 63, si
          vedano le note all'art. 9.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 novembre 1991, n. 438, si vedano le note all'art. 2.
              - Per l'art. 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si
          veda la nota all'art. 3.
              - Per  l'art.  2,  del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180, si vedano le note all'art. 8.
              - Per  l'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
          l'art.  14  della  legge 23 marzo 2001, n. 93, si vedano le
          note all'art. 4.
              - Per  l'art.  1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
          si veda la nota all'art. 5.
              - Per  l'art.  5  del  decreto  legislativo 18 febbraio
          2005, n. 59, si veda la nota all'art. 10.
              - Gli  articoli  6  e 49 del citato decreto legislativo
          3 aprile  2006,  n.  152,  abrogati  dal  presente decreto,
          recano:
              «Art.   6   (Commissione   tecnico-consultiva   per  le
          valutazioni ambientali).».
              «Art.   49   (Provvedimenti   di   attuazione   per  la
          costituzione     e    funzionamento    della    commissione
          tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).».
              - Si  riporta  l'art. 48 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006 come modificato dal presente decreto:
              «Art.   48  (Abrogazioni).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  parte  seconda  del  presente  decreto  sono
          abrogati:
                a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
                b) l'art.  18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
          67;
                c) il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          12 aprile  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
          del 7 settembre 1996;
                d) l'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
                e) il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   3 settembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
                f) il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   1° settembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
                g) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
                h) l'art.  19,  commi 2  e 3, del decreto legislativo
          20 agosto 2002, n. 190;
                i) l'art.  77,  commi 1  e 2, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289;
                l) gli  articoli 1  e 2 del decreto-legge 14 novembre
          2003,  n.  315,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 gennaio 2004, n. 5;
                m) (abrogato);
                n) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
              2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
          ambientali  di  cui all'art. 6 provvede, attraverso proprie
          sottocommissioni  costituite secondo le modalita' di cui al
          comma 5   del   citato  art.  6,  alle  attivita'  gia'  di
          competenza  delle  commissioni di cui all'art. 18, comma 5,
          della  legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2 del
          decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5,
          comma 9,  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
          Ogni  riferimento a tali commissioni contenuto nella citata
          legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi
          20 agosto  2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve
          intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'art. 6,
          comma 5, di volta in volta costituite.
              3.   Fino   all'entrata   in   vigore  del  decreto  di
          determinazione   delle   tariffe   previsto  dall'art.  49,
          comma 2,   resta   sospesa   l'applicazione   del  comma 1,
          lettere b), d), g), h), i),  l, del presente articolo e per
          tanto   continuano   a  svolgere  le  funzioni  di  propria
          competenza  le  commissioni  di  cui  all'art. 18, comma 5,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2, del
          decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5,
          comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.».
              - Per  l'art.  184  del  decreto  legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, si vedano le note all'art. 9.