Art. 4.
     Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
                             sostenibile

  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
istituita  la  Segreteria  tecnica  per  la  tutela  del  mare  e  la
navigazione  sostenibile,  che  accorpa  la Segreteria tecnica per le
aree  protette  marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8,
comma  11,  della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica
per  la  sicurezza  ambientale  della  navigazione  e  del  trasporto
marittimi,  istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
23 marzo 2001, n. 93.
  2.  La  Segreteria  tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile  fornisce  supporto  al  Ministero  per  quanto  concerne
l'istruttoria     preliminare    relativa    alla    istituzione    e
all'aggiornamento  delle  aree  protette marine, per il supporto alla
gestione,   al   funzionamento   nonche'   alla  progettazione  degli
interventi  da  realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle
predette  aree,  nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di
prevenzione  e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e
dal  trasporto  marittimi  sugli  ecosistemi marini e costieri e alle
politiche   nazionali  ed  internazionali,  per  standard  normativi,
tecnologie  e  per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo
marittimo nel bacino del mediterraneo.
  3.  La  Segreteria  tecnica e' composta da venti esperti di elevata
qualificazione  giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti
nel  settore  pubblico  e  privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
          Note all'art. 4:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  2,  della  legge
          9 dicembre  1998,  n.  426,  recante:  «Nuovi interventi in
          campo  ambientale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre  1998,  n.  291,  come  modificato dal presente
          decreto:
              Art.  2 (Interventi per la conservazione della natura).
          -  1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione
          gratuita  delle  opere  abusive  di  cui  all'art. 7, sesto
          comma,  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  si  verifica di diritto a
          favore  degli  organismi  di  gestione. Nelle aree protette
          nazionali,  i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
          dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          accertamenti  e  le  ingiunzioni  alla  demolizione  di cui
          all'art.  7,  secondo  comma,  della citata legge n. 47 del
          1985.   Il   Ministro  dell'ambiente  puo'  procedere  agli
          interventi   di  demolizione  avvalendosi  delle  strutture
          tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
          di  apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro
          della  difesa,  nel limite di spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1998  e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno
          1999.
              2.   In  relazione  al  particolare  valore  ambientale
          dell'area  della  costiera amalfitana, verificato, ai sensi
          dell'art.   7  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni,  il  mancato
          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
          effettuate   abusivamente  per  la  costruzione  dell'Hotel
          Fuenti  nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di
          sanatoria  in  quanto in violazione di vincoli ambientali e
          paesistici,  il  Ministro  dell'ambiente, previa diffida ad
          adempiere   nel   termine   di  novanta  giorni,  accertata
          l'ulteriore   inerzia   delle  amministrazioni  competenti,
          procede  agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale
          fine  delle  strutture  tecniche ed operative del Ministero
          della  difesa  ai  sensi del comma 1 e nel limite dei fondi
          dal medesimo previsti.
              3.  Restano salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano
          che  disciplinano  la  materia  di cui al comma 1 secondo i
          rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
              4.  Le  somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o
          rimborso  per  l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero
          per  risarcimento  del  danno  ambientale, dai responsabili
          degli  abusi  edilizi  di  cui  al  comma 1,  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
          di  gestione delle aree naturali protette per il ripristino
          naturalistico dei siti.
              5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con le
          regioni  interessate  e  previa  consultazione dei comuni e
          delle   province   interessati,  sono  istituiti  i  Parchi
          nazionali   dell'Alta   Murgia   e   della   Val  d'Agri  e
          Lagonegrese.
              6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
          dell'ambiente  procede,  ai  sensi  dell'art.  34, comma 3,
          della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394, entro centottanta
          giorni  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              7.  Per  l'istituzione  ed  il  funzionamento del Parco
          nazionale  dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire
          1.000  milioni  per  gli  anni  1998 e 1999 e di lire 1.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000.
              8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
          394,  nell'alinea,  dopo  le  parole: "nella concessione di
          finanziamenti"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'Unione
          europea,".
              9.  Nell'ambito  dell'autorizzazione  di spesa prevista
          dall'art.  4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
          le  somme  di  lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
          1.500  milioni  a  decorrere  dall'anno 1999 sono destinate
          all'istituzione  ed  al  funzionamento  del Parco nazionale
          della Val d'Agri e Lagonegrese.
              10.
              11.  Il  Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999
          provvede  all'istruttoria  tecnica  necessaria  per avviare
          l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
          con  il  precipuo  obiettivo della massima salvaguardia dei
          mammiferi marini.
              12.   Il   Ministro  dell'ambiente  promuove  entro  il
          31 dicembre   1998   le   opportune  iniziative  a  livello
          comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta
          marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi
          esteri confinanti ed alle acque internazionali.
              13.  Per  l'istituzione,  l'avviamento e la gestione di
          aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1998,
          n.   979,  e  dalla  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 6.000 milioni per gli anni
          1998  e  1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno
          2000.
              14. (Abrogato).
              15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata
          dall'ultimo  periodo  del  comma 2  dell'art. 5 della legge
          8 ottobre  .1997,  n.  344,  pari  a  lire  200 milioni per
          ciascuno   degli   anni   1999  e  2000,  e'  destinata  al
          funzionamento  dello  sportello  per  il cittadino relativo
          agli interventi di cui allo stesso comma 2.
              16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
          legge  31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente
          cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
          presieduta  da  un  rappresentante  designato  dal Ministro
          dell'ambiente.  Il  comandante  della locale Capitaneria di
          porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai  lavori  della
          Commissione di riserva in qualita' di membro.
              17.  All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991,
          n.  394,  le  parole:  "ai  sensi  dell'art. 28 della legge
          31 dicembre  1982,  n. 979" sono sostituite dalle seguenti:
          "nonche'  dalle  polizie  degli  enti locali delegati nella
          gestione delle medesime aree protette".
              18.   Per   l'espletamento   delle   funzioni  relative
          all'ambiente  marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del
          decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio  1994,  n.  61,
          l'Istituto   centrale   per   la   ricerca   scientifica  e
          tecnologica  applicata  al  mare  (ICRAM) e' autorizzato ad
          incrementare  la propria dotazione organica di dieci unita'
          di  profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei
          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per
          l'attuazione  del  presente  comma e'  autorizzata la spesa
          occorrente,  valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e
          in  lire  700  milioni  a  decorrere dall'anno 1999. Non si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
          individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
          nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
          da  tutti  i  fenomeni  che  ne  comportano il degrado e la
          distruzione,  e'  autorizzata  la spesa di lire 200 milioni
          annue  per  il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero
          dell'ambiente   puo'   avvalersi   del   contributo   delle
          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni
          ambientaliste.
              20.  Il  personale proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e' comandato presso gli Enti parco di cui
          all'art.  9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge
          funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
          Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
          medesimi,  nei  limiti dei posti disponibili nelle relative
          piante  organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito  dall'art.  18  del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  80.  Conseguentemente  le piante organiche delle
          amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
          numero di unita' pari al predetto personale.
              21. ...
              22. ...
              23. ...
              24.  All'art.  9  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) ...;
                b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono
          inserite  le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla
          Comunita'  del  parco"  e  la  parola:  "eventualmente"  e'
          soppressa;
                c) al  comma 8,  le  parole  da:  "elabora lo statuto
          dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
                d) ....
              25. ...
              26.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono determinati i requisiti richiesti per
          l'iscrizione  all'albo,  di cui all'art. 9, comma 11, della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
          del  presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento
          delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono  iscritti  i
          direttori  in  carica  alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  i  soggetti inseriti nell'elenco
          degli  idonei  di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
          del 14 aprile 1994.
              27. ...
              28.  All'art.  11  della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
          sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al  comma 2,  dopo  le  parole: "il rispetto delle
          caratteristiche"  sono  inserite  le  seguenti:  "naturali,
          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
                b) ...;
                c) al  comma 6,  le  parole:  "sentita la Consulta e"
          sono soppresse.
              29. ...
              30.  All'art.  12  della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
          sono apportate le seguenti modifiche:
                a) al   comma 1,   dopo   le   parole:   "naturali  e
          ambientali"  sono  inserite  le  seguenti "nonche' storici,
          culturali, antropologici tradizionali";
                b) ...
              31. ...
              32.  All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991,
          n.  394,  al  secondo periodo, dopo le parole: "su proposta
          del  Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e,
          sino   all'emanazione   dei  provvedimenti  di  riforma  in
          attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          del  decreto  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  del  decreto
          legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  e fermo restando il
          disposto del medesimo art. 4, comma 1,".
              33.  Al  comma 6  dell'art.  22  della legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
          "scelte   con   preferenza  tra  cacciatori  residenti  nel
          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
          cura dello stesso Ente".
              34. ...
              35.  L'affidamento  della  gestione  di  cui al comma 3
          dell'art.  31  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, come
          sostituito   dal   comma 34   del   presente  articolo,  e'
          effettuato  mediante  decreto  del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
          del  parco  nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale
          del  Gran  Paradiso nel territorio di competenza dei parchi
          medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
          Stato.
              37.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
          regione  e gli enti locali territorialmente interessati, la
          gestione  delle  aree  protette marine previste dalla legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
          tra loro.».
              - Il  testo  del  comma 11,  dell'art.  8,  della legge
          23 marzo  2001,  n.  93,  recante:  «Disposizioni  in campo
          ambientale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
          2001, n. 79, e' il seguente:
              «11. La segreteria tecnica per le aree protette marine,
          istituita  dall'art.  2,  comma 14,  della legge 9 dicembre
          1998,  n. 426, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di dieci
          unita'.  A  tal  fine  e'  autorizzata la spesa di lire 900
          milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  2001.  Al relativo
          onere,  pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno
          2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  dei  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'ambiente.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 14, della citata legge
          23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto:
              «Art.   14   (Interventi  di  tutela  dall'inquinamento
          marino).  -  1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n.
          239,  si  interpreta  nel  senso  che  le  parole:  "in via
          prioritaria"  di  cui  al  comma 1  del  citato  art.  5 si
          riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli
          interventi  effettuati in occasione dell'affondamento della
          motocisterna   Haven,   avvenuto  l'11 aprile  1991,  e  ai
          connessi  oneri  per  interessi  e rivalutazione monetaria,
          mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare
          con   le  medesime  risorse  rivenienti  dalla  definizione
          stragiudiziale  delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3
          e  4  della  citata  legge  n.  239  del 1998, si intendono
          soltanto   quelli  praticabili  allo  stato  attuale  delle
          conoscenze.
              2. (Abrogato).».