Art. 4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo. 3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dal presente decreto: Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). - 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,". 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 10. 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali. 13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1998, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 14. (Abrogato). 15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 ottobre .1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". 18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste. 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto personale. 21. ... 22. ... 23. ... 24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ...; b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e' soppressa; c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; d) .... 25. ... 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27. ... 28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche" sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; b) ...; c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 29. ... 30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali"; b) ... 31. ... 32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1,". 33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". 34. ... 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.». - Il testo del comma 11, dell'art. 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente: «11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.». - Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge 23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Interventi di tutela dall'inquinamento marino). - 1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato art. 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze. 2. (Abrogato).».