Art. 6.
        Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
  1.  Il  Comitato  di  vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche,
istituito  ai  sensi  dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n.
36,  e  ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284,
e'   composto   da  sette  membri,  scelti  tra  persone  di  elevata
qualificazione  giuridico  amministrativa  e  tecnico scientifica nel
settore  pubblico  e  privato,  nominati  con  decreto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette
membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome.
  2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i
seguenti compiti:
    a) garantisce  l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita'  del
servizio idrico integrato;
    b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento
delle   tariffe   sulla   base   dei  criteri  fissati  dal  Comitato
interministeriale prezzi (CIP);
    c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
    d) definisce,  d'intesa  con le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  i  programmi di attivita' e le iniziative da
porre  in  essere  a  garanzia  degli  interessi  degli utenti, anche
mediante   la  cooperazione  con  organi  di  garanzia  eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  2l  (Comitato  per  la  vigilanza sull'uso delle
          risorse  idriche).  -  1. Al fine di garantire l'osservanza
          dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
          all'efficienza,   all'efficacia   ed  all'economicita'  del
          servizio,  alla  regolare  determinazione  ed  al  regolare
          adeguamento  delle  tariffe  sulla base dei criteri fissati
          dal  Comitato  interministeriale  dei prezzi (CIP), nonche'
          alla  tutela  dell'interesse  degli  utenti,  e' istituito,
          presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
          vigilanza   sull'uso  delle  risorse  idriche,  di  seguito
          denominato "Comitato".
              2.  Il  Comitato  e' composto da sette membri, nominati
          con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
          designati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
          di  presidente  individuato  con il medesimo decreto - sono
          scelti  tra  persone  particolarmente esperte in materia di
          tutela  ed  uso  delle  acque,  sulla  base  di  specifiche
          esperienze e conoscenze del settore.
              3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
          non  possono  essere  confermati.  Qualora siano dipendenti
          pubblici,  essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
          universitari,  sono  collocati  in aspettativa per l'intera
          durata   del   mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e del
          tesoro,  e'  determinato il trattamento economico spettante
          ai membri del Comitato.
              4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  e per lo
          svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
          una   segreteria   tecnica,  costituita  nell'ambito  della
          Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
          lavori   pubblici,   nonche'   della  collaborazione  delle
          Autorita'  di  bacino.  Esso  puo' richiedere di avvalersi,
          altresi',  dell'attivita'  ispettiva e di verifica di altre
          amministrazioni.
              5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
          le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
          attivita'  e  le  iniziative  da porre in essere a garanzia
          degli  interessi  degli  utenti  per il perseguimento delle
          finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
          con   organi  di  garanzia  eventualmente  istituiti  dalle
          regioni e dalle province autonome competenti.».
              - Per  il  decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284,
          si vedano le note all'art. 1.