Art. 7.
                 Osservatorio nazionale sui rifiuti

  1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, e ricostituito
dall'articolo  1  del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e'
composto  da  nove  membri, scelti tra persone, esperti in materia di
rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica  nel  settore pubblico e privato nominati con decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
    a)  tre  designati  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
    b)  due  designati  dal Ministro dello sviluppo economico, di cui
uno con funzioni di vicepresidente;
    c) uno designato dal Ministro della salute;
    d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
    e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
    f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
  2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
    a)  vigila  sulla  gestione  dei  rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
    b)  provvede  all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri  e  specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
    c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo  225  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152,
qualora  il  Consorzio  nazionale imballaggi non provveda nei termini
previsti;
    d)   verifica   l'attuazione   del   Programma  generale  di  cui
all'articolo  225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
    e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
    f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati;
    g)  predispone  un  rapporto  annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura  la
trasmissione  ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dello sviluppo economico e della salute.
 
          Note all'art. 7:
              - Per l'art. 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
          si vedano le note all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          8 novembre 2006, n. 284, e' il seguente:
              «Art.  1  (Modifiche  al  decreto  legislativo 3 aprile
          2006,  n.  152).  -  1.  Con  decreto  correttivo  adottato
          prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte
          terza  e  quarta  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  e  dei  relativi decreti attuativi, che continuano ad
          applicarsi e quelle abrogate.
              2.  Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto
          dal  comma 6  dell'art.  1 della legge 15 dicembre 2004, n.
          308,  sono  adottate  norme  correttive  e  integrative del
          decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, nel rispetto
          delle  norme  e dei principi dell'ordinamento comunitario e
          delle  decisioni  rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
          europea.
              3.  All'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
              "2-bis.  Nelle  more  della  costituzione dei distretti
          idrografici  di  cui  al  Titolo  II  della Parte terza del
          presente   decreto   e   della   revisione  della  relativa
          disciplina   legislativa   con   un   decreto   legislativo
          correttivo,  le  autorita'  di  bacino  di  cui  alla legge
          18 maggio  1989,  n.  183, sono prorogate fino alla data di
          entrata  in  vigore  del  decreto  correttivo che, ai sensi
          dell'art.   1,  comma 6,  della  legge  n.  308  del  2004,
          definisca la relativa disciplina.".
              4.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del decreto
          legislativo  correttivo di cui al comma 2-bis dell'art. 170
          del   decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come
          inserito  dal  comma 3,  sono fatti salvi gli atti posti in
          essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
              5.  Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo
          3 aprile  2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la
          vigilanza  sull'uso  delle risorse idriche e l'Osservatorio
          nazionale  sui  rifiuti  sono ricostituiti ed esercitano le
          relative  funzioni.  Tutti  i  riferimenti all'Autorita' di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
              6.  All'art.  224,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, le parole: "centottanta giorni" sono
          sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
              7.  Dall'attuazione  del  presente  decreto non possono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
              -  Il  testo  dell'art.  225  del  decreto  legislativo
          3 aprile   2006,   n.   152,  recante:  «Norme  in  materia
          ambientale»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  225  (Programma  generale  di  prevenzione  e di
          gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). -
          1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
          agli  articoli 221,  comma 6,  e  223,  comma 4,  il  CONAI
          elabora  annualmente un Programma generale di prevenzione e
          di  gestione  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
          che  individua,  con  riferimento alle singole tipologie di
          materiale  di  imballaggio,  le  misure  per  conseguire  i
          seguenti obiettivi:
                a) prevenzione   della   formazione  dei  rifiuti  di
          imballaggio;
                b) accrescimento della proporzione della quantita' di
          rifiuti  di imballaggio riciclabili rispetto alla quantita'
          di imballaggi non riciclabili;
                c) accrescimento della proporzione della quantita' di
          rifiuti   di   imballaggio   riutilizzabili  rispetto  alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
                d) miglioramento         delle        caratteristiche
          dell'imballaggio  allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di
          sopportare  piu'  tragitti  o rotazioni nelle condizioni di
          utilizzo normalmente prevedibili;
                e) realizzazione   degli   obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio.
              2.  Il  Programma  generale  di  prevenzione determina,
          inoltre:
                a) la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di
          rifiuti  di  imballaggio  da recuperare ogni cinque anni e,
          nell'ambito  di  questo obiettivo globale, sulla base della
          stessa  scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
          singole  tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
                b) gli  obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
          rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
              3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
          all'Autorita'  di  cui  all'art.  207 un piano specifico di
          prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
          che  sara' inserito nel programma generale di prevenzione e
          gestione.
              4.  La  relazione generale consuntiva relativa all'anno
          solare  precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita'
          di  cui  all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio  e  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  l'ANCI  si  provvede  alla approvazione ed alle
          eventuali   modificazioni   e  integrazioni  del  Programma
          generale  di  prevenzione  e di gestione degli imballaggi e
          dei rifiuti di imballaggio.
              5.  Nel  caso  in  cui  il  Programma  generale non sia
          predisposto,  lo  stesso  e'  elaborato  in via sostitutiva
          dall'Autorita'  di  cui  all'art.  207.  In  tal  caso  gli
          obiettivi  di  recupero  e  riciclaggio sono quelli massimi
          previsti  dall'allegato  E  alla  parte quarta del presente
          decreto.
              6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati
          con  specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi
          e  dei  rifiuti  di imballaggio sulla base del programma di
          cui al presente articolo.».