Art. 7. Osservatorio nazionale sui rifiuti 1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. 2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di recupero e smaltimento; f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.
Note all'art. 7: - Per l'art. 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' il seguente: «Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate. 2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. All'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.". 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006. 5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi. 6. All'art. 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a). 3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Autorita' di cui all'art. 207 un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di prevenzione e gestione. 4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita' di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Autorita' di cui all'art. 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. 6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.».