Art. 8. Segreteria tecnica per la tutela del territorio 1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorita' di bacino distrettuali; b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorita' di bacino distrettuali; c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorita' di bacino distrettuali; d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico; e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero; f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione; g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorita' di bacino distrettuali; h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale; i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del suolo; l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo; m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349; n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183), recante: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano gia' provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorita' di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unita' di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge. 2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'art. 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis. 3. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unita' del personale inquadrato, di cui all'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'art. 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico gia' complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalita': a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonche' del personale a contratto a tempo determinato; b) con le procedure di cui all'art. 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo art. 39. 4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 5. (Abrogato). 6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unita' di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle societa' a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale e' posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle societa' private e degli enti pubblici economici. 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile. 7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che puo' essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonche' il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.». - Il testo del comma 6, dell'art. 1, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il seguente: «6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.».