Art. 8.
           Segreteria tecnica per la tutela del territorio

  1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai
sensi  dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  e'  composta  da  quindici  esperti  di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa  e  tecnico-scientifica  scelti  nel settore
pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale,
nominati  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
  2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
    a)  assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e
le Autorita' di bacino distrettuali;
    b)  assicurare  la  consulenza  e  il supporto al Ministero nello
svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza
istituzionale permanente delle Autorita' di bacino distrettuali;
    c)  assicurare  la  consulenza  ed il supporto al Ministero nella
conferenza   operativa   dei   servizi   delle  Autorita'  di  bacino
distrettuali;
    d)   effettuare,   per   quanto   di  competenza  del  Ministero,
l'istruttoria  tecnica  e  le  proposte  in materia di individuazione
degli  interventi  ordinari  e  urgenti  per la riduzione dei rischio
idrogeologico;
    e)  assicurare  il  supporto per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria  tecnica  del Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore  della  difesa  del  suolo,  per  quanto  di  competenza  del
Ministero;
    f)  fornire  la  necessaria  assistenza  tecnico-amministrativa e
contabile  agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al
fine di una loro rapida ed efficace attuazione;
    g)  fornire  il  supporto  al  Ministero per lo svolgimento delle
attivita'  amministrative e contabili relative al funzionamento delle
Autorita' di bacino distrettuali;
    h)  fornire  la  necessaria  assistenza  tecnica al Ministero per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni   di   difesa  del  suolo  con  gli  interventi  in  materia
ambientale;
    i)  assicurare  la  consulenza ed il supporto al Ministero per lo
svolgimento  delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del
suolo;
    l)  fornire  1'assistenza  necessaria  all'identificazione  delle
linee  fondamentali  dell'assetto del territorio in materia di difesa
del suolo;
    m)  fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della
relazione   sull'uso   del  suolo  e  sulle  condizioni  dell'assetto
idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    n)  svolgere  le  funzioni  di  raccordo  tra  il  Ministero e il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per l'espletamento delle
procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
 
          Note all'art. 8:
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, del decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267  (Gazzetta Ufficiale
          7 agosto  1998,  n.  183),  recante: «Misure urgenti per la
          prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed a favore delle
          zone  colpite  da disastri franosi nella regione Campania»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11 giugno  1998, n.
          134), entrata in vigore il giorno successivo a quello della
          sua pubblicazione, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la
          difesa del suolo e la protezione dell'ambiente). - 1. Entro
          due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  qualora  non  abbiano gia' provveduto, le regioni
          costituiscono  e  rendono operativi i comitati per i bacini
          di  rilievo  regionale  ai sensi delle lettere a) ed h) del
          comma 1  dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
          successive  modificazioni.  Le  regioni  competenti,  per i
          bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi
          adempimenti.  Decorsi  i predetti termini, il Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Comitato  dei Ministri di cui
          all'art. 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  conferisce entro trenta giorni
          l'attribuzione  delle relative funzioni in via sostitutiva.
          Le  regioni  nel cui territorio ricadano bacini idrografici
          definiti  di  rilievo  interregionale ai sensi dell'art. 15
          della  citata  legge  n. 183 del 1989, previa intesa con le
          regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo
          regionale  residuali,  costituendo  un'unica  autorita'  di
          bacino  interregionale  o  regionale.  La  composizione dei
          comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
          nazionale di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge
          n.  183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il
          coordinamento della protezione civile.
              2.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di indagine,
          monitoraggio   e   controllo  in  prevenzione  del  rischio
          idrogeologico,  le  regioni  possono  destinare  unita'  di
          personale  tecnico  trasferito  in  attuazione  del decreto
          legislativo   31 marzo  1998,  n.  112.  Nel  limite  della
          disponibilita'  finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 8 e
          nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le
          autorita'  di  bacino  possono assumere, anche in deroga ai
          propri  ordinamenti  e  con procedure di urgenza, personale
          tecnico   con   contratto   di   diritto  privato  a  tempo
          determinato  fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di
          cui al presente decreto-legge.
              2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi,
          di  cui  al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e
          le  autorita'  di  bacino possono destinare ulteriori quote
          delle  risorse  loro  assegnate,  nell'ambito  della  spesa
          prevista  al  comma 1  dell'art.  8,  per  incrementare  le
          proprie  strutture  tecniche  preposte  alle  attivita'  di
          individuazione   e  perimetrazione  delle  aree  a  rischio
          idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis.
              3.  Le  autorita'  di  bacino di rilievo nazionale sono
          autorizzate,  a  decorrere  dal 1° gennaio 1999, secondo le
          procedure  e  nei  limiti indicati dall'art. 39 della legge
          27 dicembre   1997,   n.  449,  a  provvedere  alla  totale
          copertura   dei   posti  vacanti  nelle  piante  organiche,
          diminuiti del numero di unita' del personale inquadrato, di
          cui  all'art.  16,  comma 2,  della legge 7 agosto 1990, n.
          253,   secondo   le   procedure   previste   dall'art.  12,
          comma 8-quater,  del  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n. 493.
              4.   Per  le  attivita'  di  indagine,  monitoraggio  e
          controllo   dei  rischi  naturali  e  per  quelle  connesse
          all'attuazione  del  presente  decreto,  la  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzata  a  rimodulare la
          dotazione  organica  del Dipartimento per i servizi tecnici
          nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai
          sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n.  29, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  80, entro il limite massimo del totale
          dei  posti  in  organico  gia' complessivamente previsti. I
          posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalita':
                a) inquadramento   a  domanda,  da  presentare  entro
          trenta  giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  del
          personale  in  servizio  in posizione di comando o di fuori
          ruolo,  mediante  corrispondente  soppressione dei posti in
          organico   presso   le   amministrazioni   o  gli  enti  di
          provenienza,  nonche'  del  personale  a  contratto a tempo
          determinato;
                b) con  le  procedure  di  cui  all'art. 39, comma 8,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  nel rispetto di
          quanto previsto dal comma 16 del medesimo art. 39.
              4-bis.  Ai  fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
          dirigente  tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi
          tecnici  nazionali, banditi ai sensi dell'art. 28, comma 9,
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  gia'
          espletati  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio
          prestato  nella  carriera  direttiva  ricongiunto  ai sensi
          dell'art.   14-bis,   comma 1,   lettera b),   del  decreto
          legislativo  3 aprile  1993,  n. 96, introdotto dall'art. 9
          del  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
          legge 7 aprile 1995, n. 104.
              5. (Abrogato).
              6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
          entro  il  limite delle proprie disponibilita' di bilancio,
          puo'  attivare  fino a cinquanta rapporti di collaborazione
          ai  sensi  dell'art.  7,  comma 6,  del decreto legislativo
          3 febbraio  1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi,
          entro  il  predetto  limite  finanziario, di un contingente
          massimo  di cinquanta unita' di personale appartenente alle
          amministrazioni  dello  Stato,  agli  enti  pubblici, anche
          economici,  ed  alle  societa' a partecipazione pubblica in
          liquidazione;  tale  personale  e'  posto,  previo consenso
          dell'interessato,   in   posizione  di  comando,  distacco,
          aspettativa,  o  comunque messo a disposizione dell'Agenzia
          entro   quindici   giorni   dalla   richiesta,  secondo  le
          disposizioni  dei  rispettivi ordinamenti. I relativi costi
          restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche
          di  appartenenza;  sono  interamente  rimborsati  quelli  a
          carico   delle  societa'  private  e  degli  enti  pubblici
          economici.
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il Comitato dei Ministri di cui al
          comma 1  dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome,  adotta  un  programma per il potenziamento delle
          reti  di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla
          realizzazione  di  una  copertura  omogenea  del territorio
          nazionale.  Il  programma  e'  predisposto,  sulla base del
          censimento  degli  strumenti  e  delle  reti esistenti, dal
          Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con
          il   Dipartimento   della  protezione  civile,  sentite  le
          autorita'  di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il
          Gruppo   nazionale   per   la   difesa   dalle   catastrofi
          idrogeologiche  del  Consiglio nazionale delle ricerche. Il
          programma  contiene  un  piano  finanziario  triennale, nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  8,  comma 3, con
          l'indicazione  analitica  dei  costi  di realizzazione e di
          gestione    delle    reti.    Queste    ultime   assicurano
          l'unitarieta',    a    livello   di   bacino   idrografico,
          dell'elaborazione  in  tempo  reale  dei  dati rilevati dai
          sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto
          a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di
          protezione civile.
              7-bis.  Le  regioni  che  non  ne  siano dotate possono
          provvedere,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, alla
          costituzione  dell'ufficio  geologico  regionale  che  puo'
          essere   volto   a   garantire,  tramite  adeguati  profili
          tecnico-professionali,   il   soddisfacimento  di  esigenze
          conoscitive,  sperimentali,  di  controllo ed allertamento,
          nonche'  il servizio di polizia idraulica e assistenza agli
          enti locali.».
              - Il testo del comma 6, dell'art. 1, della citata legge
          8 luglio 1986, n. 349, e' il seguente:
                «6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
          una relazione sullo stato dell'ambiente.».