Art. 9 
 Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto  ambientale,
istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, e  la  Commissione  speciale
per  la  valutazione  di  impatto  ambientale,  istituita  ai   sensi
dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, composta da sessanta commissari, oltre  il  presidente  e  il
segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, tra  liberi  professionisti  e  tra
esperti  provenienti  dalle   amministrazioni   pubbliche,   comprese
universita',  Istituti  scientifici  e  di  ricerca,   con   adeguata
qualificazione  in  materie  progettuali,  ambientali,  economiche  e
giuridiche.   Per   le   valutazioni   di   impatto   ambientale   di
infrastrutture e di insediamenti, per i quali  sia  riconosciuto,  in
sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione e'
integrata da un componente designato dalle regioni e  dalle  province
autonome interessate, in possesso  dei  predetti  requisiti.  A  tale
fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto  di  costituzione
della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone  aventi  gli  stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. 
  2. La Commissione e' articolata nei  seguenti  organi:  Presidente,
Assemblea  plenaria,  Comitato  di   coordinamento   e   Ufficio   di
segreteria. 
  3. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
    a)  provvede  all'istruttoria   dei   progetti   presentati   dai
proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di  quanto  previsto
dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
    b)  esegue,  in  attuazione   dell'articolo   185   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  l'istruttoria  tecnica  di  cui
all'articolo 184  del  decreto  ed  esprime  il  proprio  parere  sul
progetto  assoggettato  alla  valutazione   di   impatto   ambientale
presentato dal soggetto proponente; 
    c) svolge le attivita' tecnico  istruttorie  per  la  valutazione
ambientale strategica dei  piani  e  programmi  la  cui  approvazione
compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27
giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il  successivo
inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che adotta il conseguente provvedimento. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di natura non  regolamentare,  sono  stabiliti
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione. 
  5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai
componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle  province
autonome, al presidente e al segretario. 
  6. E' posto a  carico  dei  soggetto  committente  il  progetto  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di  una  somma  pari
allo 0,5 per mille del valore  delle  opere  da  realizzare,  che  e'
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione. 
  7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma
6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte
da   un   numero   variabile   di   componenti   in   ragione   delle
professionalita' necessarie. Per  le  attivita'  gia'  di  competenza
della Commissione di cui  all'articolo  184,  comma  2,  del  decreto
legislativo   12   aprile   2006,   n.   163,   e'   costituita   una
Sottocommissione  i  cui  componenti  sono  individuati  sentito   il
Ministero delle infrastrutture. 
 
          Note all'art. 9:
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 marzo
          1988,  n.  67, recante: "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  1988)",  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla   Gazzetta   Ufficiale  14 marzo  1988,  n.  61,  come
          modificato dal presente decreto:
              "Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
          n.  349,  ed  in  attesa della nuova disciplina relativa al
          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'
          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente:
                a) interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
                b) finanziamento  dei progetti e degli interventi per
          il  risanamento  del bacino idrografico padano, nonche' dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei  maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per  il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
          relativi agli altri bacini;
                c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure  di  cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle Dolomiti
          Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
          Sardegna,  del  parco  marino del Golfo di Orosei, nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali  o  interregionali;  si  applicano,  per i parchi
          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in
          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani
          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto
          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
                d) concessione  di  un  contributo straordinario di 5
          miliardi   ciascuno   all'ente  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
                e) progettazione  ed  avvio della realizzazione di un
          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui
          agli  articoli 1,  commi 3  e  6,  2,  7  e  14 della legge
          8 luglio  1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre
          amministrazioni  ed enti statali, delle regioni, degli enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n.  319;  la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
          in lire 75 miliardi;
                f) finanziamento,  previa  valutazione da parte della
          commissione  di  cui  all'art.  14  della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di progetti di
          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti
          alle liste di collocamento, che riguardano:
                  1)  la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei
          parchi e delle riserve naturali e regionali;
                  2)  il  completamento  del  catasto  degli scarichi
          pubblici e privati in corpi idrici;
                  3)  il  rilevamento  delle  discariche  di  rifiuti
          esistenti,  con particolare riferimento a rifiuti tossici e
          nocivi.  Questi  tre  progetti  nazionali sono definiti dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni,  enti  locali ed enti gestori dei parchi e sentite
          le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed agli enti
          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e
          articolazioni  ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine di
          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento
          deve  avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste, su
          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
          Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi comunali dei
          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle
          disponibilita'  e'  riservato  a iniziative localizzate nei
          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo  1978,  n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
          viene  fissata  in  lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti
          Commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati;
                g) avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;   la  relativa  autorizzazione  di  spesa  e'
          fissata in lire 20 miliardi.
              2.  E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le
          specifiche  esigenze  del  Servizio  geologico,  pari a 150
          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista
          dall'art.  2,  comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
              3.  II  Ministro  dell'ambiente, sentite le Commissioni
          parlamentari    competenti,    propone    al    CIPE,   per
          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988
          di  cui  al  comma 1  e  ne  assicura l'attuazione. Il CIPE
          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
          la selezione dei progetti.
              4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del   comma 1   sono  finanziati  sulla  base  di  progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni  statali, da regioni, da enti locali o loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici.  L'istruttoria  tecnica  per  la valutazione dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita'  fissati  dal  programma  di  salvaguardia, dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, legge
          28 febbraio 1986, n. 41.
              5. (Abrogato).".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  184  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, recante: "Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004//18/CE",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
          supplemento   ordinario,   come   modificato  dal  presente
          decreto:
              "Art.  184  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale).  (art. 19, decreto legislativo n. 190/2002). -
          1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale  individua gli
          effetti  diretti  e  indiretti  di  un progetto e delle sue
          principali   alternative,   compresa   l'alternativa  zero,
          sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque
          di  superficie  e  sotterranee,  sull'aria,  sul clima, sul
          paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui
          beni  materiali  e  sul  patrimonio  culturale,  sociale  e
          ambientale   e   valuta   inoltre   le  condizioni  per  la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
              2.-3. (Abrogati).".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 agosto  1988,  n.  377, recante: "Regolamentazione delle
          pronunce  di  compatibilita'  ambientale  di cui all'art. 6
          della  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 agosto 1988, n. 204.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 dicembre  1988 recante: "Norme tecniche per la redazione
          degli  studi  di  impatto  ambientale e la formulazione del
          giudizio   di  compatibilita'  di  cui  all'art.  6,  legge
          8 luglio  1986,  n.  349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988,  n.  377,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 gennaio 1989, n. 4.
              - Il  testo  dell'art.  6  della  citata legge 8 luglio
          1986, n. 349, e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo presenta al Parlamento il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
              2.   In   attesa   dell'attuazione   legislativa  delle
          direttive  comunitarie in materia di impatto ambientale, le
          norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
          rilevanti  modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo  art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
          del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
              3.  I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei   danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio  ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato,  a  cura  del  committente, sul quotidiano piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale  nei  successivi novanta giorni, decorsi i quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso,  salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
              5.   Ove  il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera  non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
              6.  Qualora,  nell'esecuzione  delle  opere  di  cui al
          comma 3,  il  Ministro  dell'ambiente ravvisi comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso   ai   sensi  del  comma 4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
              7.  Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministro per i
          beni   culturali   e   ambientali   nelle  materie  di  sua
          competenza.
              8.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali nel
          caso  previsto  dall'art.  1-bis, comma 2 del decreto-legge
          27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli  articoli 4  e  82  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  di  concerto con il
          Ministro dell'ambiente.
              9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle leggi
          vigenti,  puo'  presentare,  in forma scritta, al Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto.".
              - Il   testo  degli  articoli 184  e  185  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, recante: "Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  184  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale).  -  1. La  valutazione  di  impatto ambientale
          individua  gli effetti diretti e indiretti di un progetto e
          delle  sue  principali  alternative, compresa l'alternativa
          zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
          acque  di  superficie  e sotterranee, sull'aria, sul clima,
          sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
          sui  beni  materiali  e sul patrimonio culturale, sociale e
          ambientale   e   valuta   inoltre   le  condizioni  per  la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
              2.  Ai  fini  delle  valutazioni di cui al comma 1, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  sentito  il  Ministro delle infrastrutture, e'
          istituita   una  commissione  speciale  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  composta da diciotto membri, oltre il
          presidente,   scelti   tra   professori  universitari,  tra
          professionisti  ed  esperti, particolarmente qualificati in
          materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e
          tra   dirigenti  della  pubblica  amministrazione.  Per  le
          valutazioni  dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
          insediamenti    strategici,   per   i   quali   sia   stato
          riconosciuto,  in  sede di intesa, un concorrente interesse
          regionale,  la  commissione  e'  integrata da un componente
          designato   dalle   regioni   o   dalle  province  autonome
          interessate.  A tale fine, entro quindici giorni dalla data
          del decreto di costituzione della commissione, le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
          designazione  tra persone aventi gli stessi requisiti degli
          altri  componenti  di  nomina  statale.  Con  il decreto di
          costituzione  della  commissione sono stabilite la durata e
          le  modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della
          stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sono stabiliti i compensi
          spettanti  al presidente e ai componenti della commissione,
          nell'ambito  delle  risorse  di  cui al comma 3. Qualora le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
          provvedano  alle designazioni entro il termine predetto, la
          commissione   procede,   sino   alla   designazione,   alle
          valutazioni   dell'impatto  ambientale  nella  composizione
          ordinaria.
              3.  La  commissione  di  cui al comma 2 si avvale delle
          risorse   versate   dai   soggetti  aggiudicatori  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  30 aprile  1999, n. 136, senza
          oneri per il bilancio dello Stato.".
              "Art.  185  (Compiti della commissione speciale VIA). -
          1.  La  commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui
          all'art.  184  e, entro sessanta giorni dalla presentazione
          del  progetto  da parte del soggetto proponente, esprime il
          proprio  parere  sul progetto assoggettato alla valutazione
          dell'impatto ambientale.
              2.  Ove  la commissione verifichi l'incompletezza della
          documentazione  presentata,  il termine indicato al comma 1
          e'   differito   di   trenta   giorni   per  le  necessarie
          integrazioni.
              3.  Le  integrazioni sono richieste entro trenta giorni
          dall'apertura  della procedura; nel caso in cui il soggetto
          aggiudicatore   non   abbia   provveduto   alle   richieste
          integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
          ritiene negativo.
              4. La commissione:
                a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
          del   territorio,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
          presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
          proponente,  eventuali difformita' tra questo e il progetto
          preliminare;
                b) esprime  al  predetto  Ministero,  entro  sessanta
          giorni  da  tale  presentazione,  il  proprio  parere sulla
          ottemperanza  del progetto definitivo alle prescrizioni del
          provvedimento  di  compatibilita'  ambientale e sull'esatto
          adempimento  dei  contenuti  e delle prescrizioni di cui al
          decreto di compatibilita' ambientale.
              5.  Qualora  il  progetto  definitivo sia sensibilmente
          diverso  da quello preliminare, la commissione riferisce al
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio il
          quale,  ove  ritenga,  previa valutazione della commissione
          stessa,   che  la  sensibile  differenza  tra  il  progetto
          preliminare  e quello definitivo comporti una significativa
          modificazione    dell'impatto    globale    del    progetto
          sull'ambiente,    dispone,    nei   trenta   giorni   dalla
          comunicazione    fatta    dal    soggetto    aggiudicatore,
          concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
          studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
          stesso,  anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
          da  parte  dei  soggetti  pubblici  e  privati interessati.
          L'aggiornamento  dello  studio  di  impatto ambientale puo'
          riguardare  la  sola  parte  di  progetto  interessato alla
          variazione.  In caso di mancato adempimento dei contenuti e
          delle    prescrizioni    di   cui   al   provvedimento   di
          compatibilita'   ambientale,  il  citato  Ministro,  previa
          diffida     a     regolarizzare,     fa     dare    notizia
          dell'inottemperanza  in  sede  di Conferenza di servizi, al
          fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
              6.  Qualora  si  riscontrino  violazioni  degli impegni
          presi   ovvero   modifiche   del  progetto  che  comportino
          significative   variazioni   dell'impatto   ambientale,  la
          commissione  riferisce  al  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
          di  adeguare  l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
          sospensione  dei  lavori  e  il ripristino della situazione
          ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
          provvedimenti  cautelari  di  cui agli articoli 8 e 9 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349.
              7.  Ai  fini  delle  verifiche di cui al comma 6, prima
          dell'inizio   dei   lavori   e'   comunicata  al  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio la relativa
          data  ed  e'  trasmesso  allo  stesso Ministero il progetto
          esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
          e  seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
          ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
          predetto  Ministero  sono  anche  tempestivamente trasmesse
          eventuali   varianti   progettuali,   ivi  comprese  quelle
          derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art. 166 e
          agli  articoli 20  e seguenti del relativo allegato tecnico
          recato  dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
          soggetti  esecutori  dell'opera,  puo'  fornire  le proprie
          indicazioni   sulla   interpretazione  e  applicazione  del
          provvedimento di compatibilita' ambientale.
              8.  I  commi 4  e  5  non  si  applicano al caso di VIA
          espressa  su  progetti definitivi, fermo restando il potere
          di   impartire   prescrizioni   con   il  provvedimento  di
          compatibilita' ambientale.".
              -  La  direttiva  comunitaria 2001/42/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 27 giugno 2001, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 2001, n. L 197.