Art. 16. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001,  n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,  n.
431, sono abrogati. 
  2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3,
comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie  funzioni
il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  come  composto  ai   sensi
dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                    Bonino, Ministro per le politiche 
                              europee 
                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri 
                              Mastella, Ministro della giustizia 
                              Amato, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
          Nota all'art. 16:
              - Gli   articoli 1,   1-bis   e   2  del  decreto-legge
          12 ottobre  2001,  n.  369  (Misure urgenti per reprimere e
          contrastare     il     finanziamento     del     terrorismo
          internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
          14 dicembre   2001,   n.  431,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  14  dicembre 2001, n. 290, abrogati dal presente
          decreto, recavano, rispettivamente:
              «Comitato di sicurezza finanziaria»;
              «Congelamento dei beni»;
              «Disposizioni di carattere sanzionatorio».