Art. 2. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1 . Il presente  decreto  detta  misure  per  prevenire  l'uso  del
sistema finanziario a scopo di finanziamento  del  terrorismo  e  per
attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche  per  il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza  internazionale  in  base  alle
risoluzioni delle Nazioni  unite  o  alle  deliberazioni  dell'Unione
europea. 
  2. Il presente decreto non  si  applica  alle  sanzioni  di  natura
commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.