Art. 17. Competenze ed organizzazione dell'UCAMP 1. L'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento svolge i seguenti compiti: a) analisi e monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle informazioni concernenti la falsificazione dell'Euro, per le finalita' di cui al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 21 giugno 2001 e per le valutazioni dell'impatto economico; raccordo con le autorita' nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione dell'Euro; b) prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo; c) promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali; sulla falsificazione dell'Euro; formazione specialistica agli operatori per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo. 2. Ai soli fini organizzativi e senza ulteriori oneri e con l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali gia' previste a legislazione vigente, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento si articola nelle seguenti aree: Euro; Carte di pagamento; Credito al consumo; Formazione. 3. Alle dipendenze funzionali del direttore dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento opera personale della Guardia di Finanza, a cui e' preposto un ufficiale.
Nota all'art. 17: - Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 181 del 4 luglio 2001 «definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.».