Art. 17.
               Competenze ed organizzazione dell'UCAMP
  1.  L'ufficio  centrale  antifrode  dei mezzi di pagamento svolge i
seguenti compiti:
    a) analisi  e  monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle
informazioni   concernenti   la   falsificazione  dell'Euro,  per  le
finalita'  di  cui al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
21 giugno  2001 e per le valutazioni dell'impatto economico; raccordo
con  le  autorita'  nazionali  ed  estere  competenti  in  materia di
falsificazione dell'Euro;
    b) prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte
di  pagamento  e  sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il
credito al consumo;
    c) promozione   e  coordinamento  di  iniziative  di  formazione,
comunitarie  e  nazionali; sulla falsificazione dell'Euro; formazione
specialistica  agli  operatori  per  la prevenzione delle frodi sulle
carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato
il credito al consumo.
  2.  Ai  soli  fini  organizzativi  e  senza  ulteriori  oneri e con
l'utilizzo  di risorse umane, finanziarie e strumentali gia' previste
a  legislazione  vigente,  l'Ufficio  centrale antifrode dei mezzi di
pagamento  si articola nelle seguenti aree: Euro; Carte di pagamento;
Credito al consumo; Formazione.
  3.  Alle  dipendenze funzionali del direttore dell'Ufficio centrale
antifrode  dei  mezzi  di  pagamento opera personale della Guardia di
Finanza, a cui e' preposto un ufficiale.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Il  regolamento  (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del
          28 giugno  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee L 181 del 4 luglio 2001 «definisce talune
          misure  necessarie  alla  protezione  dell'euro  contro  la
          falsificazione.».