Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di costituire un archivio storico, le societa' segnalanti comunicano i Dati relativi ai punti vendita di cui all'articolo 6, lettera b), riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge, l'UCAMP, sentito il GIPAF, provvede ad identificare eventuali ulteriori tipologie di carte di pagamento a spendibilita' generalizzata, emesse da intermediari abilitati, da assoggettare al sistema di prevenzione previsto dalla legge. 4. Al fine di consentire un piu' efficace contrasto alle frodi sulle carte di pagamento, l'UCAMP promuove, nell'ambito del GIPAF, appositi approfondimenti atti ad adottare ogni iniziativa diretta a favorire l'inserimento della riproduzione fotografica nelle carte di pagamento ovvero di altra modalita' equivalente volta a consentirne la riconducibilita' al titolare.