Art. 4.
         Alimentazione e accesso all'archivio informatizzato
  I.  I  Dati e le informazioni alimentano un archivio informatizzato
appositamente  istituito  sotto  la  titolarita' e la responsabilita'
dell'UCAMP ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge.
  2.  Le societa' segnalanti immettono nell'archivio informatizzato i
dati e le informazioni secondo quanto previsto nell'articolo 10.
  3.  Le stesse societa' consultano l'archivio informatizzato secondo
quanto previsto nell'articolo 11.
  4.  Le  istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio sono
contenute  in un manuale operativo redatto dall'UCAMP, in accordo con
il  Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri. Successivamente alla pubblicazione del
presente  regolamento  sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo
viene reso noto ai partecipanti al sistema mediante pubblicazione sul
sito   Internet   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito  delle  ordinarie  risorse  di  bilancio,  senza  nuovi o
maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato, nonche', ai fini di una
capillare  diffusione,  sul  sito Internet dell'Associazione Bancaria
Italiana.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge
          n. 166 del 2005 si veda la nota all'art. 2.