Art. 4. Alimentazione e accesso all'archivio informatizzato I. I Dati e le informazioni alimentano un archivio informatizzato appositamente istituito sotto la titolarita' e la responsabilita' dell'UCAMP ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge. 2. Le societa' segnalanti immettono nell'archivio informatizzato i dati e le informazioni secondo quanto previsto nell'articolo 10. 3. Le stesse societa' consultano l'archivio informatizzato secondo quanto previsto nell'articolo 11. 4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio sono contenute in un manuale operativo redatto dall'UCAMP, in accordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto ai partecipanti al sistema mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonche', ai fini di una capillare diffusione, sul sito Internet dell'Associazione Bancaria Italiana.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 166 del 2005 si veda la nota all'art. 2.