Art. 10
                          Credito d'imposta

  1.  A  decorrere  dal  2008, ai datori di lavoro e' concesso per il
biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari
a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima
del  50  per  cento  delle  spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori  a programmi e percorsi certificati di carattere formativo
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini
del  beneficio  di  cui  al  presente comma, i criteri e le modalita'
della  certificazione  della  formazione. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale,  emana,  ogni  anno,  uno  o  piu'  decreti  per
determinare  il  riparto  delle risorse tra i beneficiari. Il credito
d'imposta  di  cui  al presente comma puo' essere fruito nel rispetto
dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di
cui  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15
dicembre 2006.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del comma 1, pari a 20
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2008 e 2009, si provvede
mediante  utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo,
di  cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, e
all'articolo  9,  comma  5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
          del  15 dicembre  2006, e' pubblicato nel GUCE n. L 379 del
          28 dicembre 2006.
              - Il  testo  dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
          n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale
          ), e' il seguente:
              "Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I   due   terzi   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'aumento    contributivo    di    cui   al   precedente
          comma affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento
          delle  somme  dovute  al  Fondo e' effettuato dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  con  periodicita'
          trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  numero  71/66/CEE del
          1° febbraio  1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
          del 20 dicembre 1977".".
              - Il   testo   dell'art.   9,   comma 5,   del   citato
          decreto-legge n. 148 del 1993, e' il seguente:
              "Art.  9  (Interventi  di  formazione professionale). -
          (Omissis).
              5.  A  far  data  dall'entrata  in  vigore del presente
          decreto,   le  risorse  derivanti  dalle  maggiori  entrate
          costituite  dall'aumento  contributivo gia' stabilito dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978,  n.  845,  affluiscono  interamente  al  Fondo di cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo.".