Art. 24. 
                      (Identita' di copertura) 
 
 
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al  Presidente
del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata,  ove  istituita,
puo' autorizzare, su proposta dei direttori  dell'AISE  e  dell'AISI,
l'uso, da parte degli addetti  ai  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni  di
qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura
puo' essere disposta  o  autorizzata  l'utilizzazione  temporanea  di
documenti e certificati di copertura. 
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le  qualita'
di agente e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica
sicurezza. 
3. Con apposito regolamento sono definite le modalita' di rilascio  e
conservazione nonche' la durata della validita' dei documenti  e  dei
certificati di cui al comma 1. Presso il DIS e'  tenuto  un  registro
riservato attestante i tempi e le procedure seguite per  il  rilascio
dei documenti e dei  certificati  di  cui  al  comma  1.  Al  termine
dell'operazione, il documento  o  il  certificato  e'  conservato  in
apposito archivio istituito presso il DIS.