Art. 30. 
      (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 
 
 
1. E' istituito il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica, composto da cinque deputati e cinque  senatori,  nominati
entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei
due rami del Parlamento in proporzione al numero dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza  paritaria
della  maggioranza  e  delle  opposizioni  e  tenendo   conto   della
specificita' dei compiti del Comitato. 
2. Il Comitato verifica, in  modo  sistematico  e  continuativo,  che
l'attivita' del Sistema di informazione per la  sicurezza  si  svolga
nel  rispetto  della  Costituzione,   delle   leggi,   nell'esclusivo
interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 
3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal   presidente,   da   un
vicepresidente e da un  segretario,  e'  eletto  dai  componenti  del
Comitato  a  scrutinio  segreto.  Il  presidente  e'  eletto  tra   i
componenti appartenenti  ai  gruppi  di  opposizione  e  per  la  sua
elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si  procede  al  ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 
5. In caso di parita'  di  voti  e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
6.  Per  l'elezione,  rispettivamente,  del  vicepresidente   e   del
segretario, ciascun componente scrive sulla propria  scheda  un  solo
nome. Sono eletti coloro che hanno  ottenuto  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.