Art. 32. 
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della
                             Repubblica) 
 
 
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime
il  proprio  parere  sugli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dalla
presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento
concernente l'organizzazione e lo stato del contingente  speciale  di
cui all'articolo 21. 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri  informa  preventivamente
il presidente  del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica  circa  le  nomine  del  direttore  generale  e  dei  vice
direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice  direttori  dei
servizi di informazione per la sicurezza. 
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere  obbligatorio,  ma  non
vincolante. 
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel  termine
di un mese dalla ricezione dello schema  di  decreto  o  regolamento;
tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di  quindici
giorni.