Art. 40. (Tutela del segreto di Stato) 1. L'articolo 202 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. 6. Non e', in ogni caso, precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. 7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento". 2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente". 4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche' il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato."; b) il comma 3 e' abrogato. 5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri e' tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 204 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 204 (Esclusione del segreto). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonche' i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato e' definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione. 1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica. 1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. 1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente.». - Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Procedimento di esclusione del segreto). - 1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'art. 204, comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori. 2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche' il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. 3. (Abrogato).