Art. 45. (Disposizioni transitorie) 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura e' integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unita' previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 24 ottobre 1977, n. 801: «Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed esperti.». - Per il testo dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedasi nella nota all'art. 37.