Art. 3.

                       Programmi di intervento

  1.  I  programmi  di intervento di cui al presente regolamento sono
presentati  ciascuno  congiuntamente  per  il  tramite  di almeno due
regioni  e province autonome e prevedono la partecipazione degli enti
locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati.
  2.  Le  domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi
dell'articolo 1,  commi 1  e  3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte
dalle   regioni  e  dalle  province  autonome  copresentatrici,  sono
presentate,  a  cura  di  una delle regioni e delle province autonome
firmatarie,  definita  capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita'  del  turismo. Le domande relative all'annualita' 2007
dovranno  essere  presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente regolamento, mentre per le annualita' successive
dovranno   essere   presentate   entro  il  31 gennaio  dell'anno  di
riferimento.  Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo  si  pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi
di  cui  agli  articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto
della  domanda  entro  i  successivi  45  giorni.  Nel caso in cui il
Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore
istruttoria,  assegna  alla  capofila  un  termine non superiore a 10
giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono
tener  conto  anche  di  una eventuale rimodulazione dell'intervento,
pronunciandosi  definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli
stessi.
  3. All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento
il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la competitivita' del turismo
adotta il decreto di assegnazione delle risorse.