Art. 3. Programmi di intervento 1. I programmi di intervento di cui al presente regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno due regioni e province autonome e prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati. 2. Le domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di una delle regioni e delle province autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Le domande relative all'annualita' 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre per le annualita' successive dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna alla capofila un termine non superiore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono tener conto anche di una eventuale rimodulazione dell'intervento, pronunciandosi definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. 3. All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse.