Art. 3.
                              Controlli
  1.  Il  controllo,  anche  a  campione,  dei  veicoli  sottoposti a
revisione  dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto
legislativo  n.  285  del  1992,  previsto  dal comma 10 del medesimo
articolo 80, e' assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed
e'   eseguito   presso   le   stazioni   prova   degli  uffici  della
motorizzazione  civile  a  spese  delle imprese stesse. Il versamento
della  tariffa  ha  luogo  con  le  modalita'  previste  dal medesimo
articolo   1  entro  tre  giorni  dalla  data  di  effettuazione  del
controllo.   L'esito  del  controllo  e'  riportato  sulla  carta  di
circolazione  a  cura  del  competente  ufficio  della motorizzazione
civile,  il  quale provvede a restituire il documento di circolazione
solo dopo tale adempimento.
  2.   Il   controllo   dei   locali,   delle  attrezzature  e  delle
strumentazioni  in  possesso  delle  imprese  di cui all'articolo 80,
comma 8,  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, propedeutico al
rilascio  della  autorizzazione  provinciale  all'espletamento  delle
revisioni,  ed  i  controlli  periodici  successivi al rilascio della
medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla
tariffa  di  Euro 103,29,  che  le  imprese interessate corrispondono
anticipatamente  con le modalita' stabilite dall'articolo 1. Nel caso
di   controlli   periodici   che   non  siano  stati  preventivamente
concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre
giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dei commi 8 e 10, e dell'art. 80 del
          decreto  legislativo  n.  285/1992  si  vedano le note alle
          premesse.