Art. 3. Controlli 1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, e' assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed e' eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalita' previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo e' riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento. 2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalita' stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
Nota all'art. 3: - Per il testo dei commi 8 e 10, e dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.