La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                    Autorizzazione alla ratifica

  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata  a  Parigi  il  17 ottobre  2003  dalla XXXII sessione della
Conferenza  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).