Art. 3.

                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno
2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche al fine
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7,  secondo comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.