Art. 12.
                     Presunzione di conformita'

  1.  Sono  considerati  conformi  alle  misure  di esecuzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia
immessi  sul  mercato  o  messi  in  servizio  conformemente a questo
decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.
  2.  Il  prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in
servizio  conformemente  a  questo  decreto  per il quale siano state
applicate  le  norme  armonizzate,  i  cui numeri di riferimento sono
stati  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea, e'
considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di
esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
  3.  Il  prodotto  che  consuma  energia  cui  e' stato assegnato un
marchio  comunitario  di  qualita' ecologica ai sensi del regolamento
(CE)  n.  1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la
progettazione  ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile,
fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita'
ecologica.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il  Regolamento  (CE)  17  luglio 2000, n. 1980/2000
          «Regolamento   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          relativo    al   sistema   comunitario,   riesaminato,   di
          assegnazione  di  un  marchio  di  qualita'  ecologica», e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.