Art. 12. Presunzione di conformita' 1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9. 2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e' considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. 3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.
Nota all'art. 12: - Il Regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica», e' pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.